News argomenti vari - Novembre 2011
30.11.11 La tracciabilità parte da 6 miliardi
È la spesa a settembre con moneta elettronica - Resta il nodo commissioni
La nuova soglia di tracciabilità partirà da un tesoretto di sei miliardi di euro. È la spesa che gli italiani hanno pagato con bancomat e carte di credito a settembre. Da qui bisognerà partire per cambiare le abitudini e soprattutto le diffidenze nell'abbandonare l'utilizzo di moneta tradizionale in nome del contrasto al sommerso e all'evasione fiscale.
Nel pacchetto di misure allo studio del Governo c'è infatti l'abbassamento della soglia per i pagamenti in moneta (ora fissata a 2.500 euro): l'ipotesi più accreditata al momento è quella di una riduzione a 500 euro, anche per non mettere automaticamente fuorigioco il taglio più alto di banconote.
Per ora gli italiani scelgono la carta per pagare viaggi, alberghi e ristoranti, alimentari, abbigliamento e calzature.
Questi quattro settori fanno da soli il 57% del volume della spesa già tracciata (poco più di tre miliardi di euro).
La strada da percorrere è ancora tanta se si pensa che le operazioni procapite con carte di pagamento in Italia sono appena 27 (e nel Mezzogiorno scendono addirittura a 16) contro le 61 dell'Eurozona e le 65 dell'Unione europea.
La spinta in avanti che l'abbassamento della soglia potrebbe imprimere dovrà fare i conti soprattutto con i costi della moneta elettronica.
Un tasto ribadito con insistenza negli ultimi giorni dalle associazioni di categoria del commercio e degli esercenti.
«Chiediamo di non essere gli unici a pagare e per questo è necessario un abbassamento delle commissioni», ha ribadito ieri Luciano Gaiotti, direttore centrale politiche e servizi per il sistema di Confcommercio, intervenendo alla trasmissione di Radio 2 Rai «28 minuti». Commissioni che, per quanto riguarda, le carte di credito arrivano anche al 2 per cento.
Che significa? Il commerciante o l'esercente cede un "pedaggio" di 2 euro agli intermediari finanziari su un acquisto di 100 euro pagato con moneta elettronica.
Per i bancomat la percentuale, invece, è più bassa perché l'addebito sul conto corrente del titolare è contestuale e quindi c'è un minor rischio di copertura del credito.
Il costo sostenuto da esercenti e commercianti finisce, comunque, in un meccanismo complesso di commissioni che la banca "titolare" del terminale di pagamento (il Pos) versa a chi ha emesso la carta di credito o il bancomat.
La legge di stabilità ha iniziato ad affrontare questo nodo.
Dal 1° gennaio, le transazioni con carte di pagamento presso i distributori di carburanti sotto i 100 euro dovranno avvenire senza costi ulteriori per esercenti e consumatori.
Il sole 24 ore - M. Mobili, G. Parente
30.11.11 Apprendistato possibile anche part time
Le regole dopo la riforma
Il contratto collettivo degli studi professionali rende operativa, con rapidità, la riforma dell'apprendistato contenuta nel decreto legislativo 167/2011.
Con le soluzioni adottate dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro le parti recepiscono le opportunità offerte dalla riforma alla disciplina del contratto collettivo, costruendo una disciplina in linea con la realtà produttiva del settore.
La disciplina si compone di due parti: una sezione comune a tutte le forme di apprendistato e regole per ciascuna tipologia.
Tra le regole comuni, si segnalano la definizione di un modello standard di contratto, la possibilità di firmare il piano formativo individuale entro 30 giorni dalla stipula del contratto di lavoro e la possibilità di usare il part time, a condizione che l'orario non sia inferiore al 60% dell'orario pieno e comunque senza diminuzione delle ore di formazione previste.
Il periodo di prova viene fissato in un massimo di 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli IV e IV/S al termine dell'apprendistato e di 90 giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche.
Viene ribadita la necessità di un tutor interno che può coincidere con il titolare dello studio professionale.
Il contratto fissa anche una quota minima di conferma: per assumere apprendisti il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori nei 18 mesi precedenti.
Accanto a queste norme comuni, il contratto regola le singole tipologie di apprendistato. Per l'apprendistato di primo livello, si rinvia all'attuazione delle norme regionali.
Il sole 24 ore - G. Falasca
30.11.11 Condoni, la GdF prepara il rush
Fisco e contribuenti. Nota delle Fiamme gialle per i controlli su chi ha aderito alla sanatoria Condoni.
Sul fronte Iva verifiche dopo linee guida condivise con le Entrate
La caccia ai furbetti del condono è giunta al rush finale.
Entro la fine dell'anno, come prevede la manovra di Ferragosto, l'agenzia delle Entrate ed Equitalia dovranno recuperare quanto più possibile dei circa 4,2 miliardi che oggi mancano ancora all'appello.
Nel giugno scorso, infatti, la Corte dei conti aveva certificato in oltre quattro miliardi i mancati versamenti delle rate dei condoni del 2003.
Non solo. Sul fronte condoni resta ancora tutta da definire la partita più delicata sul recupero dell'Iva imposto dalla sentenza della Corte Ue che ha condannato l'Italia per la rinuncia agli accertamenti Iva attraverso le sanatorie del 2003.
Nel frattempo la Guardia di Finanza, anche lei della partita, fa sapere, con una nota del Comando generale inviata ai reparti territoriali, che anche in caso di segnalazioni anonime sulle sanatorie Iva l'avvio dell'attività ispettiva è rinviato alla definizione delle linee guida operative condivise con l'agenzia delle Entrate.
Sulle mancate rateizzazioni il Comando generale attende poi le liste selettive con cui gli uffici finanziari e le Fiamme Gialle, come prevede la manovra di Ferragosto, dovranno sottoporre a controllo entro fine 2011 i soggetti che hanno omesso i pagamenti per tutti i periodi d'imposta successivi al condono e per i quali sono ancora aperti i termini degli accertamenti.
Anche se la manovra correttiva prudenzialmente non attribuiva alcun effetto finanziario alle verifiche sui condoni, resta evidente che recuperare buona parte dei 4,2 miliardi ancora mancanti resta un'assoluta priorità.
Il sole 24 ore - M. Mobili
29.11.11 Redditometro, effetto individuale
Lotta all'evasione. All'accertamento provvederà un nuovo programma basato sugli esborsi effettivamente sostenuti.Una volta determinato il reddito familiare contestazioni in base alle spese realizzate
Tra moglie e marito si piazza il fisco.
Il nuovo redditometro, infatti, calcola un reddito familiare, ma la domanda è: come si passerà dalla famiglia al reddito personale? La risposta che viene dalle Entrate è che il programma del redditometro non attribuisce un reddito sul quale viene calcolato un accertamento, ma seleziona solamente le situazioni di non normalità.
All'accertamento, invece, provvederà - come spiegato nella presentazione del 25 ottobre scorso a Roma - un programma in fase di elaborazione che si baserà sulle spese effettivamente sostenute.
Quindi, in famiglia, in prima istanza ognuno sarà chiamato a "giustificare" le proprie spese.
E per questo servirà il contraddittorio.
Nelle settimane scorse è stata messa sul sito dell'agenzia delle Entrate la versione del programma del redditometro, chiamato appunto Redditest, che per ora ha una "destinazione" esclusivamente di raccolta dei dati da parte delle associazioni professionali.
In futuro - è da presumere - sarà lo stesso programma a permettere ai contribuenti o, meglio, alle famiglie di calcolare la propria "congruità" fiscale.
Il programma darà appunto un verdetto per la famiglia.
Che però dirà solo se è in regola o meno: o meglio, se risponderà o meno a criteri di normalità, tracciati nei mesi scorsi dal fisco sulla base dell'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi anni e ora in fase di verifica nel confronto con le associazioni di categoria.
A seconda del profilo di rischio che risulterà dal programma, l'Agenzia deciderà cosa fare, ma da quanto emerge al momento non ci sarà un'attribuzione automatica di un reddito ai componenti del nucleo familiare.
Lo strumento utilizzato per l'accertamento sarà infatti un altro programma, in fase di elaborazione da parte dell'agenzia delle Entrate, che si baserà - secondo quanto spiegato dall'Agenzia stessa- sulle spese effettivamente sostenute (comma 5 dell'articolo 38 del Dpr 600 del 1973) o «di un altro strumento presuntivo fortemente basato sulle spese».
Questo strumento presuntivo aggiunge alle spese sostenute una "quota presunta" di reddito speso per le esigenze quotidiane della vita. Siccome questo strumento «segue» le spese, ogni coniuge si vedrà attribuito un reddito a seconda di quanto avrà materialmente speso e per ciascuno il confronto sarà con quanto dichiarato personalmente al fisco come entrate nell'anno di riferimento.
Si potranno, perciò, verificare tutti i casi in cui le spese sostenute da un coniuge sono in realtà pagate dall'altro e così via.
Il sole 24 ore - A. Criscione
29.11.11 Imprese in allarme: controlli fiscali sempre più ostili
I risultati nella ricerca di Ernst & Young
Colpevole o innocente? Per il fisco la regola è «colpevole», almeno finché il contribuente non dimostri di essere innocente.
Che il fisco ragioni con questa presunzione sembra essere una delle caratteristiche a livello globale.
I responsabili fiscali delle grandi imprese, nei principali mercati del mondo, parlano dello stress provocato da un «comportamento ostile e aggressivo» delle autorità fiscali, chiamate a reperire risorse per tentare di mantenere in equilibrio i bilanci pubblici.
L'atteggiamento accomuna anche i Paesi emergenti, come Brasile e Cina. In questo quadro, è prevedibile l'aumento delle controversie, soprattutto su trasfer pricing e tassazione indiretta (Iva), collegate a una legislazione spesso carente quanto a chiarezza.
Il filo rosso delle politiche tributarie è stato ricostruito da Ernst & Young: nel rapporto 2011-2012 su rischio fiscale e controversie ha interrogato, tra luglio e agosto, 541 senior executive dell'area tax e finanza, 100 componenti degli audit committees, insieme con autorità e legislatori fiscali in 18 Paesi.
Le amministrazioni (97%) preannunciano che l'attenzione sarà indirizzata, in particolar modo, sulle strutture internazionali e alle transazioni cross border il 57% sottolinea i pericoli collegati al transfer pricing e alla tassazione indiretta.
Solo il 35% delle amministrazioni ritiene che la doppia imposizione subirà una diminuzione.
In parallelo, i direttori fiscali nelle compagnie maggiori, quelle con fatturati superiori a cinque miliardi di dollari, sottolineano (75%) il rischio derivante dall'incertezza della legislazione.
L'indeterminatezza nella legislazione fiscale è rilevante, in particolare, per le imprese che hanno sede nei Paesi Bric (il 78% delle compagnie, contro il 67% di tutte le compagnie globali).
Il 78% delle imprese è stata oggetto di richieste relative a una maggiore trasparenza.
Per i responsabili fiscali l'impegno dei prossimi anni è già tracciato: il 99% delle compagnie pensa che sarà chiamato sempre più a documentare le proprie scelte fiscali.
Il sole 24 ore - A. C. De Cesari
29.11.11 La cedolare chiama alla cassa
L'appuntamento con l'imposta sugli affitti alla luce del decreto dei 21/11/2011 La cedolare chiama alla cassa Entro domani l'acconto nella nuova misura del 68%
Entro domani, 30 novembre, coloro che hanno deciso pér l'applicazione dell'imposta cedolare secca sugli affitti devono versare l'acconto nella nuova misura del 68%.
Il differimento di 17 punti percentuali di versamento, dell'originale misura dell'85%, alla data del calcolo del saldo è stata svelata dall'Agenzia delle entrate con comunicato del 25 novembre 2011 che richiama il Dpcm del 21 novembre 2011. Pertanto per l'anno d'imposta 2011 i canoni di locazione, incassati dai proprietari privati, relativi a contratti di immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative, comprese le relative pertinenze, possono essere assoggettati, su libera decisione del contribuente, alla nuova imposta sugli affitti. Cosiddetta «cedolare secca» è stata introdotta nella forma dell'imposta sostitutiva dell'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sul contratto di locazione.
L'aliquota è del 21% per i contratti di locazione liberi, mentre è fissata nella misura del 19% per i contratti concordati.
Quindi, l'acconto per l'imposta cedolare, determinato esclusivamente con il metodo previsionale per l'anno 2011, è dovuto in unica rata entro il 30 novembre 2011, se di importo inferiore ad euro 257,52, e in due rate, se di importo pari o superiore a euro 257,52.
Mentre la prima rata, se dovuta, doveva essere versata entro il 6 luglio 2011, ovvero entro il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, nella misura del 34% (40% dell'85%) e si poteva rateizzare; la seconda rata, pari alla nuova misura del 34% (68%-34%) del dovuto, va versata entro il 30 novembre 2011 in un'unica soluzione.
Da considerare che l'acconto per l'anno 2011 non è dovuto se l'importo su cui calcolare il relativo acconto non supera euro 51,65.
Fermo restando quanto esposto, per l'anno 2011 è stata prevista una disciplina particolare che tiene conto del mese di decorrenza dei contratti:
1) per i contratti in corso al 31 maggio 2011, per quelli scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro tale data, è previsto che l'acconto sia versato in due rate;
2) per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 ottobre 2011, l'acconto pari al 68% dell'imposta dovuta è effettuato in unica rata entro il 30 novembre;
3) per i contratti con decorrenza dal 1 novembre 2011 non è dovuto alcun acconto e l'imposta cedolare sarà versata interamente in sede di saldo.
Si potrà verificare che nell'anno 2011 siano stati stipulati più contratti di locazione, in relazione allo stesso immobile o a immobili diversi, e quindi il calcolo dell'acconto sarà effettuato secondo le regole della decorrenza propria di ciascun contratto.
Italia oggi- C. N. Busacca
28.11.11 Cedolare con sconto al rush finale
Locazioni. Non c'è ancora una conferma ufficiale alla possibilità di optare per la sostitutiva anche se si è mancata la scadenza di luglio.Entro il 30 novembre va pagata la seconda rata d'acconto calcolata sul 68% del tributo
Chi ha omesso il pagamento della prima rata di cedolare secca sugli affitti - o ha versato un importo insufficiente - dovrebbe avere l'occasione di rimediare all'errore con il versamento della rata di acconto di novembre, in scadenza dopo domani con la formula "leggera" definita dal Dpcm dello scorso 21 novembre (l'acconto per il 2011, infatti, si riduce dall'85% al 68%).
Allo scopo, il contribuente dovrebbe pagare oltre all'importo dell'imposta sostitutiva la sanzione ridotta del 3,75% del tributo non versato e gli interessi legali.
E questa la soluzione più ragionevole a un quesito che ricorre con molta frequenza tra i contribuenti, anche se sul punto sarebbe meglio avere una conferma ufficiale.
Le modalità della scelta
Il problema di fondo riguarda le modalità di esercitare l'opzione per la cedolare per l'anno 2011, con riferimento ai contratti in corso al 7 aprile scorso.
Per i nuovi contratti o per le proroghe registrate dopo la suddetta data infatti, la scelta si effettua in sede di registrazione e non è influenzata da come sono pagati gli acconti.
Questo significa che se è stata comunicata l'opzione al momento della sottoscrizione del contratto, il contribuente che non paga gli acconti sarà al più sanzionato per l'omissione ma non perderà la cedolare. Per le locazioni già registrate, invece, è prevista una disciplina speciale.
In forza di questa, l'opzione si effettua in sede di compilazione del modello Unico 2012 per il 2011, con obbligo di pagamento degli acconti in corso d'anno.
Non è chiaro se il puntuale e integrale versamento degli acconti sia indispensabile ai fini della validità della scelta oppure se sia possibile rimediare a eventuali omissioni sino al modello Unico 2012.
Su questo punto la circolare 26/2001 dell'agenzia delle Entrate non appare esaustiva. Un passo della circolare sembra propendere per la necessità del pagamento degli acconti.
Si tratta della parte in cui si ritiene che la lettera raccomandata di rinuncia agli aggiornamenti contrattuali debba essere inviata all'inquilino entro il pagamento della prima rata di acconto.
C'è tuttavia un altro passo della circolare che potrebbe essere valorizzato in senso opposto. Il riferimento è all'ipotesi in cui il contribuente provveda alla registrazione tardiva del contratto di locazione. Secondo le Entrate, in tale sede è comunque possibile manifestare la scelta per la cedolare.
Il sole 24 ore - L. Lovecchio
28.11.11 Lo shopping di Natale lascerà più tracce
La riduzione della soglia del contante a 500 curo già nella manovra correttiva del Governo
Lo shopping di Natale sarà tracciato. Gli acquisti per le prossime festività saranno il primo banco di prova per la nuova soglia di utilizzo del contante.
La direzione è stata indicata dal premier Mario Monti nel discorso in Parlamento, che ha parlato espressamente di abbassare l'attuale soglia di 2.500 euro (introdotta dalla manovra di Ferragosto) e favorire un maggior uso della moneta elettronica in ottica di contrasto al sommerso e all'evasione fiscale.
Il passaggio dalle parole ai fatti potrebbe essere molto breve.
Il Governo sta studiando come rimodellare il limite: l'alternativa, a meno di clamorose sorprese, è tra 300 e 500 euro.
Ma soprattutto la misura è destinata a entrare subito nella manovra correttiva cui sta lavorando il presidente del Consiglio e quindi diventare operativa già prima di Natale.
Soprattutto per le spese medio-grandi la moneta elettronica diventerà un must per evitare di incappare nella segnalazione antiriciclaggio.
Una sorta di vero e proprio shock alle abitudini di pagamento del nostro Paese.
Nonostante un aumento delle transazioni nei negozi con carte di credito e bancomat (nel 2010 le "strisciate" sono state 1,6 miliardi, in crescita del 3% rispetto all'anno prima), il confronto con il resto d'Europa mostra una certa diffidenza nell'abbandonare la moneta.
Abitudine che rappresenta anche un costo sociale: uno studio dell'Abi (citato anche nella relazione finale del gruppo di lavoro sul sommerso guidato dal presidente Istat, Enrico Giovannini) mostra come esista una relazione tra basso utilizzo di Bancomat e credit card e diffusione del "nero",a tal punto che incentivando questi strumenti si potrebbero sottrarre dall'economia illegale e non dichiarata al fisco fino a 3 punti di Pil.
Si spiega, così, l'intenzione del Governo di accelerare sulla strada della tracciabilità.
In settimana, anche Attilio Befera si è detto d'accordo sull'ipotesi, sottolineando però l'esigenza di intervenire anche sul fronte delle commissioni bancarie applicate alle carte di pagamento.
Un nodo evidenziato anche dalle associazioni di categoria della distribuzione e degli esercenti.
Pur non esistendo statistiche ufficiali a disposizione, si può stimare che il costo medio sopportato dalle imprese del settore si aggiri sull'1,5% dei pagamenti effettuati dai clienti con moneta elettronica (anche se le commissioni sono diverse a seconda di carte di credito e bancomat, e possono variare a seconda di tipologie di esercizi e di volumi).
Il sole 24 ore - M. Mobili, G. Parente
28.11.11 Beni ai soci, adempimenti oversize
Le misure indicate dalle Entrate. Imprese e contribuenti in slalom tra le diverse disposizioni.
Ampliate le comunicazioni e la platea dei soggetti obbligati
Per ogni bene concesso in godimento e per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzato nel periodo d'imposta deve essere effettuata la comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies del dl 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011.
Secondo il provvedimento direttoriale del 16 novembre scorso (prot. 166485) la comunicazione andrà inviata a prescindere dalla circostanza che i beni siano stati concessi in godimento a soci o familiari a un corrispettivo inferiore a quello di mercato.
In realtà la norma istitutiva della comunicazione limita l'adempimento alle sole ipotesi di «beni dell'impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento».
L'estensione operata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in ordine alle fattispecie che obbligano alla segnalazione non è l'unica anomalia che caratterizza il nuovo adempimento telematico a carico di imprese e contribuenti.
Vediamo, in sintesi, le principali questioni sul tappeto e le possibili soluzioni pratiche che imprese e contribuenti dovranno adottare. L'obbligo solidale.
In maniera del tutto anomala e singolare la norma prevede che la comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate sia effettuata dall'impresa concedente ovvero dal socio o familiare dell'imprenditore.
L'obbligo di comunicare i dati relativi ai beni in godimento dovrà, dunque, ritenersi assolto allorquando almeno una delle due parti in causa avrà provveduto a tale adempimento e cib in virtù del fatto che la disposizione utilizza la locuzione «ovvero» tipica delle obbligazioni solidali nelle quali l'adempimento dell'uno libera automaticamente l'altro.
Sarà dunque sufficiente che l'impresa o la società concedente comunichi all'agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento perché si possa ritenere automaticamente liberato dall'obbligo anche il socio o il familiare beneficiario.
Al contrario la dichiarazione inviata da questi ultimi libererà dall'obbligo la società o l'imprenditore.
Ovvio che dal punto di vista pratico il «doppio obbligo» pub essere fonte di incertezza e complessità soprattutto nelle situazioni in cui i rapporti di comunicazione fra le due parti del rapporto (società/soci) non siano proprio idilliaci.
Si potrebbe porre cioè in più di un caso il problema di far conoscere all'altra parte l'adempimento per evitare l'invio doppio degli stessi dati.
Soprattutto quando il numero dei soggetti coinvolti è elevato.
Italia oggi - A. Bongi
25.11.11 L'Irpef in più si recupera
Doppia via per riavere la parte di acconto pagata in eccesso
Sono due le strade per recuperare la maggiore Irpef eventualmente pagata prima del varo del decreto che ha ridotto del 17% (dal 99% all'82%) l'importo dovuto con l'acconto di fine novembre: in una delle prossime buste paga, da parte dei dipendenti o pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale; oppure mettendo in compensazione gli importi versati in eccesso con il modello F24 entro il 30 novembre.
Il ricalcolo
In poche ore, la notizia del provvedimento che ha ridotto l'acconto Irpef ha portato molti contribuenti a chiedere ai propri consulenti di rifare i calcoli.
Resta fermo che non è vietato versare l'anticipo Irpef nella misura del 99%, cosa che consentirà di versare importi più bassi in sede di saldo Irpef 2011 (entro il 16 giugno 2012, che slitta a lunedì 18 giugno, o dal 19 giugno al 18 luglio 2012 con lo 0,4% in più).
Peraltro, per i contribuenti Irpef, dipendenti e pensionati, che hanno presentato il modello 730/2011 e che si avvalgono del sostituto d'imposta, sarà quest'ultimo che dovrà fare i calcoli o restituire il maggiore acconto già trattenuto, se hanno già operato la trattenuta per il secondo o unico acconto Irpef per il 2011.
Il Dpcm che ha disposto il rinvio stabilisce infatti che se il sostituto d'imposta ha già operato la trattenuta, applicando la vecchia misura del 99%, dovrà restituire le maggiori somme con la retribuzione o la pensione di dicembre.
Se il sostituto d'imposta non farà in tempo, dovrà comunque restituire le maggiori somme nel mese successivo, cioè a gennaio 2012.
Il sole 24 ore - S. Morina, T. Morina
25.11.11 Società estere fuori "elenco"
Lotta all'elusione. La comunicazione sui beni assegnati ai soci non comprende i cespiti intestati a strutture oltreconfine. Gli studi associati e le società semplici sono esonerati dal censimento
La comunicazione dei beni assegnati ai soci "dimentica" le società estere.
Il provvedimento del 16 novembre 2011, in conformità a quanto stabilito dal decreto legge 138/2011, limita infatti l'adempimento a coloro che esercitano attività di impresa, lasciando fuori gli utilizzi di beni intestati a soggetti esteri senza stabile organizzazione.
Sono inoltre esclusi i beni delle società semplici e delle associazioni professionali.
Il termine
I contribuenti mettono a fuoco il perimetro dei soggetti interessati alla comunicazione dei beni ai soci da trasmettere entro il 2 aprile 2012.
Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate richiama i soggetti che esercitano attività di impresa sia in forma individuale sia collettiva.
Si tratta delle imprese individuali, delle società di persone e di capitali, delle cooperative, degli enti commerciali, nonché degli enti non commerciali limitatamente alle attività di impresa eventualmente esercitate.
Sono inoltre coinvolte le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti e le società esterovestite (articolo 73, comma 5-bis, Tuir).
Gli esclusi
Non rilevano i beni intestati a società estere senza stabile organizzazione in Italia, le quali, qualora non sia accettabile una residenza fiscale nel nostro paese in forza della regola della "sede effettiva", non possono considerarsi titolari di reddito di impresa.
Dato che l'obbligo è a carico anche del socio italiano utilizzatore si sarebbe invece potuto, senza necessità di coinvolgere società non sottoposte alla potestà impositiva italiana, estendere la comunicazione, per ragioni di equità, anche a queste fattispecie che spesso, oltre che a presentare profili di elusività, riguardano beni di valore significativo.
Rimangono inoltre esonerati dall'informativa, quali soggetti concedenti, le società semplici e le associazioni professionali, che non dovranno inviare i dati di beni che attribuiscono a soci o familiari. Per quanto attiene agli utilizzatori, il provvedimento richiama anche i soci di altre società del gruppo: l'obbligo dovrebbe limitarsi a entità legate da vincoli di controllo, escluse invece le società solo collegate.
La comunicazione si estenderebbe, secondo l'allegato tecnico, a soci-utilizzatori diversi dalle persone fisiche. E' da escludere che siano comprese in tale ambito società commerciali o titolari di reddito di impresa per i quali l'articolo 67 del Tuir non si applica.
Potrebbero invece rientrarvi società semplici o associazioni professionali che siano soci (o di cui facciano parte persone fisiche che sono soci) della società concedente.
Si pensi a una Srl che dà in uso un immobile a uno studio associato formato in tutto o in parte da soci della società proprietaria.
I non residenti
Non vi sono esoneri dalla comunicazione per i beni che le società italiane danno in uso a persone fisiche con residenza fiscale estera. L'articolo 23 del Tuir considera tassabili per i non residenti i «redditi diversi» (tra cui la nuova fattispecie introdotta dal Dl 138) relativamente a beni che si trovano in Italia (Srl che dà in comodato un immobile in Italia a un socio francese).
In questi casi (salva l'eventuale applicazione di convenzioni internazionali) il socio non residente dovrà, dal 2012, dichiarare il reddito al pari di una persona fisica italiana, il che giustifica l'invio delle informazioni anche per questi soggetti.
Il sole 24 ore - L. Gaiani
25.11.11 Sanzione per la lite temeraria
Processo amministrativo. In vigore dal 9 dicembre le correzioni per il rito davanti al Tar e al Consiglio di Stato. In caso di soccombenza la penalità a favore dell'Erario arriva a 20mila euro
Dal 9 dicembre 2011 saranno in vigore le correzioni al processo amministrativo previste dal decreto legislativo 195 del 15 novembre 2011 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 273 del 23 novembre).
Gli avvocati dovranno tener presenti le innovazioni poiché si applicano subito ai processi in corso.
Solo se le modifiche introdotte generano decadenze a suo tempo non previste (e quindi non più rimediabili), le nuove norme non vanno applicate. Le innovazioni riguardano il domicilio del legale: se non vi è un domicilio nel Comune sede del Taro del Consiglio di Stato, gli avvisi del procedimento sono notificati in segreteria, non più a mezzo raccomandata in altre città.
La posta elettronica del legale che cura la lite, può essere diversa dall'indirizzo di posta elettronica del domiciliatario.
In merito alle spese di giudizio, in caso di sconfitta, la parte soccombente che ha operato in modo temerario rischia una sanzione fino a 20 mila euro, importo che verrà incamerato dallo Stato (articolo 26, decreto legislativo 104).
Se è difficile rispettare i termini per depositare documenti e memorie (40 e 30 giorni prima dell'udienza, con riduzioni per alcuni riti), il giudice può disporre deroghe, purché sia rispettato il contraddittorio con l'avversario.
Il giudice guiderà l'esecuzione delle sentenze, che avviene anche mediante commissari "ad acta" che si sostituiscono all'amministrazione; le contestazioni verso il commissario vanno proposte entro 60 giorni; anche i terzi ignari della lite possono interloquire, se sono lesi i loro interessi (ad esempio, in una procedura di concorso).
I controinteressati nella procedura di accesso ai documenti, cioè le parti che hanno un interesse contrapposto al ricorrente, devono ricevere la notifica del ricorso, ma basta che tale notifica giunga a uno solo di loro; se vogliono interloquire nella lite, possono far valere la loro posizione entro 30 giorni.
Il sole 24 ore - 25 novembre 2011 - T. Farina, G. Saporito
24.11.11 A novembre Irpef più bassa del 17%
L'acconto di fine mese ridotto dal 99 all'82% - A giugno la restituzione del taglio
La riduzione dell'acconto Irpef dovuto entro il 30 novembre per il 2011 è di 17 punti percentuali: il decreto del presidente del Consiglio dei ministri ne porta infatti la misura dal 99 all'82 per cento.
Lo stesso decreto prevede inoltre la riduzione di tre punti percentuali anche per l'acconto Irpef relativo al 2012, che sarà pertanto pari al 96 per cento.
La misura
La novità riguarda solo l'Irpef dovuta dalle persone fisiche, esercenti impresa, arte o professione, compresi i dipendenti e i pensionati, se in possesso di altri redditi oltre la pensione o a quello di lavoro dipendente.
Nessun beneficio deriva alle persone fisiche, compresi i dipendenti e i pensionati, esonerate dall'acconto Irpef.
È obbligato all'acconto Irpef chi ha presentato la dichiarazione dei redditi, Unico 2011.
L'obbligo dell'acconto riguarda inoltre i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2011, anche se il pagamento viene fatto dai sostituti d'imposta con trattenuta Irpef in busta paga o dalla pensione.
Per i contribuenti di Unico 2011, l'obbligo dell'acconto scatta se nella dichiarazione dei redditi 2010 il debito d'imposta indicato è di importo pari o superiore a 52 euro.
La restituzione
Resta fermo che la riduzione dell'acconto Irpef si dovrà poi restituire in sede di saldo di Unico 2012 o del modello 730/2012.
Ad esempio, un contribuente che ha un debito Irpef di 10 mila euro, pari a quello dell'anno precedente, e che avrà versato come primo e secondo acconto per il 2011 l'importo totale di 8.200 euro (pari all'82% del debito storico del 2010) dovrà versare, entro il 16 giugno 2012, (che slitta a lunedì 18 giugno) o dal 19 giugno al 18 luglio 2012 (con lo 0,4% in più) la differenza di 1.800 euro a titolo di saldo Irpef.
Il contribuente può anche versare l'acconto Irpef nella misura del 99%, pagando cioè l'importo totale di 9.900 euro, pari al 99% del debito storico del 2010.
In questo caso verserà, a titolo di saldo Irpef, solo la differenza di 100 euro.
In definitiva, chi beneficerà della riduzione della misura dell'acconto Irpef dovrà poi restituirla con il saldo dell'Irpef 2011.
Il sole 24 ore - T. Morina
24.11.11 Nuovi minimi, a gennaio si parte
Il regime sarà caratterizzalo da disposizioni atte a evitare l'ingresso di chi già ne usufruisce.
Permanenza nel sistema al 20% e attività successiva al 2008
Nuovi minimi in attesa del via libera.
I soggetti in attività dal 2008 in poi che non hanno sempre fruito del regime dei minimi attendono l'ok alla possibilità di opzione per il nuovo sistema agevolato.
Da favorire i contribuenti nelle nuove iniziative produttive o che hanno optato per la contabilità semplificata o ordinaria. Rileva la nuova modalità di tassazione che se conosciuta avrebbe certamente influito le scelte effettuate.
Auspicabile una interpretazione estensiva come in occasione dell'introduzione del regime dei minimi nel 2008.
Il nuovo regime dei minimi
Dal prossimo 2012 si concretizzerà il nuovo regime dei minimi, che sarà contraddistinto da una serie di severe disposizioni finalizzate soprattutto a evitare l'ingresso al sistema agevolato alla gran parte dei contribuenti attualmente nel regime dei minimi.
Infatti, oltre a dover rispettare le attuali prerogative di permanenza nel sistema al 20% (tra l'altro, il non superamento del limite dei ricavi o compensi per un importo di 30 mila euro, il rispetto del vincolo sui beni strumentali che non possono superare il costo complessivo, inteso anche come locazione, di 15 mila euro nell'arco del triennio precedente, l'assenza di lavoro dipendente e di partecipazioni in società di persone o srl trasparenti), bisogna anche verificare che il contribuente sia in attività dal 2008 e non da una data precedente, non abbia effettuato, nel triennio precedente l'inizio attività che confluisce nei minimi, altra attività di reddito d'impresa o di lavoro autonomo anche in forma associata, che l'attività non rappresenti comunque una mera continuazione di un precedente lavoro autonomo o dipendente e che nel caso di subentro nell'attività d'impresa di altri soggetti non sia superato l'ammontare di 30 mila euro di ricavi nell'anno precedente.
Se il contribuente riesce a soddisfare il terribile incrocio delle predette condizioni, potrà dal 2012 avvalersi del nuovo regime dei minimi e soprattutto dell'opportunità di tassazione sostitutiva al 5%.
Italia oggi - M. Tozzi
24.11.11 Definibili le controversie sulle iscrizioni ipotecarie
La chiusura delle liti. I chiarimenti delle Entrate
Sono definibili le liti contro le iscrizioni ipotecarie, a condizione che il contribuente abbia eccepito il difetto di notifica del precedente avviso di accertamento e abbia convenuto in giudizio anche l'agenzia delle Entrate, al 1 maggio 2011.
Le controversie attivate dal socio di una società di persone dopo il i maggio non sono definibili, anche se la lite riferita alla società beneficia della chiusura agevolata.
Il provvedimento di revoca dei benefici della piccola proprietà contadina è atto impositivo che liquida una maggiore imposta dovuta, in quanto tale, riconducibile all'ambito oggettivo della sanatoria.
Sono inoltre scomputabili dagli importi da versare le iscrizioni a ruolo estinte mediante compensazione in F24, ai sensi dell'articolo 31, Dl 78/2010.
Questi i principali chiarimenti forniti, ad una settimana dalla scadenza di fine mese, dalla risoluzione 107 dell'agenzia dell'Entrate.
Già con la circolare 48/E/2011 era stato confermato che se il contribuente impugna una cartella di pagamento eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto la lite può essere defmita.
Le stesse conclusioni valgono se il primo atto che il contribuente dichiara di ricevere è l'avviso di iscrizione ipotecaria.
Le condizioni per beneficiare della sanatoria, anche in tale eventualità, sono dunque due:
a) il debitore deve aver eccepito il difetto di notifica dell'atto di accertamento di cui l'iscrizione ipotecaria costituisce attuazione;
b) l'agenzia delle Entrate deve essere stata convenuta in giudizio al 10 maggio 2011.
Quest'ultima condizione potrebbe, in effetti, non sempre essere verificata. Normalmente, infatti, quando si impugna l'iscrizione ipotecaria il ricorso viene proposto contro l'agente della riscossione.
Quest'ultimo, se ritiene che la questione investa attività dell'agenzia delle Entrate, deve richiederne la chiamata in giudizio.
Se il contribuente ha notificato il ricorso unicamente a Equitalia, la definizione non sarà ammessa se l'ufficio delle Entrate non risulta formalmente parte del giudizio alla data del 1 maggio 2011.
Si conferma l'autonomia dei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del reddito della società di persone rispetto a quelli riferiti ai redditi dei soci, ai fini della defimizione. La risoluzione afferma, infatti, che se il socio non
ha impugnato il proprio avviso alla data del i maggio, la definizione della sua posizione è preclusa. Questo anche se la controversia della società dovesse beneficiare della chiusura agevolata. In caso di dichiarazione congiunta, inoltre, il coniuge dichiarante può definire la controversia contro la cartella di pagamento derivante dalla rettifica effettuata a carico del dichiarante.
Il sole 24 ore - L. Lovecchio
24.11.11 Fisco pesante sul mattone
Già oggi pressione dal 40% al 79%, il livello medio è sopra il 60%
Agli occhi del Fisco il mattone ha un grosso pregio: è visibile, registrato in banche dati dettagliate, e può trasformarsi in un bancomat in maniera molto più semplice rispetto alle plusvalenze finanziarie e ai titoli mobiliari in genere.
Anche per questo, naturalmente, gran parte delle ipotesi fiscali che ingombrano il cantiere della nuova manovra correttiva puntano su casa e dintorni.
Non c'è solo il ritorno dell'Ici sull'abitazione principale, magari nelle nuove vesti "federaliste" dell'Imu: anche la patrimoniale guarda nella stessa direzione, e gli immobili di ogni tipo, dal monolocale in periferia al capannone industriale passando per uffici e negozi, sarebbero investiti dalle conseguenze di una rivalutazione delle rendite catastali, base di calcolo di quasi tutte le imposte rivolte ai proprietari del mattone.
Un dibattito tutto puntato sulla neutralità fiscale della prima casa, però, rischia di oscurare un dato chiave: una rivisitazione del fisco immobiliare non partirebbe da «quota zero».
Anzi. Per chi guarda al mattone con gli occhi dell'investitore, i problemi già «in vigore» non sono pochi, soprattutto dalle parti degli immobili strumentali alle imprese.
Per capirlo, basta fare i conti in tasca a chi concede in affitto per 35mila euro all'anno un capannone di circa mille metri quadrati in una zona industriale di una media città (valore catastale poco superiore a 1,7 milioni).
Il Comune di residenza si presenta ai cancelli chiedendo oltre 12mila euro all'anno di Ici (aliquota del 7 per mille), poi tocca al Fisco nazionale.
Se il proprietario dell'immobile è un contribuente Irpef, il conto può arrivare a 15.050 euro all'anno, se invece si tratta di un'impresa la richiesta si sdoppia: 9.625 euro di Ires e 1.365 euro di Irap.
Del canone, alla fine rimane poco: le imposte assorbono il 67,3% se il proprietario è in campo Ires, e toccano il livello ancora più stellare del 78,9% se si tratta di un contribuente Irpef.
I pochi strumenti per alleggerire il conto offrono un sollievo molto parziale, e limitato a pochi casi: dall'imponibile Ires e Irap si possono dedurre infatti i costi di manutenzione dell'immobile, ma entro il tetto del 15% del canone.
Tradotto in pratica, lo sconto massimo sull'imposta arriva al 4,7%, e non può essere replicato ogni anno.
Il sole 24 ore - S. Fossati, G. Trovati
23.11.11 Rompicapo-tracciabilità sui beni assegnati ai soci
Contro l'elusione. Compito difficile per le società ad azionariato diffuso.
Primo invio con la situazione al 17 settembre di quest'anno
Per le società ad azionariato diffuso (in particolare, le società quotate e alcune tipologie di cooperative) e per i gruppi societari che le comprendono la comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento ai soci e familiari nonché dei finanziamenti e capitalizzazioni da essi ricevuti presenta difficoltà che appaiono non facilmente superabili.
La prima comunicazione - che deve essere fatta utilizzando i tracciati record allegati al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 166485 del 2011 - riguarderà i beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011 e i finanziamenti o capitalizzazioni della società concedente effettuati dal soggetto che ha ottenuto in godimento i beni (se socio diretto o indiretto) o dai suoi familiari (se soci della società odi altre società del gruppo) in corso nello stesso periodo.
Peraltro, il Dl 138 del 2011 (articolo 2, comma 36-duodevicies) prevede che il nuovo obbligo si applichi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011.
Il sole 24 ore - M. Piazza
23.11.11 Società uninominali per gli Albi
Concorrenza. La legge di stabilità apre da gennaio alle forme societarie per i professionisti - Possibili srl e spa.Va chiarito se con l'attività organizzata prevale la natura commerciale
Da gennaio, il singolo professionista potrà scegliere di esercitare la propria attività anche attraverso una Srl o Spa uninominale, chiudendo la partita Iva personale e limitando, al capitale sociale versato, la responsabilità relativa ai danni, derivanti da errori, effettuati dalla struttura, nello svolgere le attività non riservate.
Come prevede la legge di stabilità (183/2011, all'articolo io comma 3), per esercitare l'attività regolamentata dall'Ordine, infatti, si può scegliere di utilizzare uno qualunque dei modelli societari «regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile», tra i quali vi sono anche le srl e le spa unipersonali o uninominali, introdotte nel 1993 a recepimento della direttiva Cee 89/667 per facilitare la creazione o la prosecuzione di piccole o medie imprese con un unico titolare.
L'atto costitutivo della società tra professionisti deve prevedere «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci», quindi, il socio unico deve per forza essere iscritto a un Ordine ed essere un cittadino comunitario abilitato.
L'organo amministrativo, invece, può essere composto, anche completamente, da non professionisti o da non soci.
La nuova società professionale deve, poi, stabilire i criteri e le modalità perchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci abilitati, con designazione del professionista effettuata per iscritto dal cliente e, in mancanza di questo, con comunicazione scritta all'utente del professionista prescelto.
Questa assegnazione dell'incarico ad uno specifico professionista dovrà riguardare solo le attività riservate, come ad esempio la sottoscrizione di atti giudiziari (civile, penali, tributati), di perizie, di progetti, di atti medici, di relazioni asseverate ovvero il rilascio del visto di conformità nelle dichiarazioni Iva.
Il sole 24 ore - L. De Stefani
22.11.11 Con il leasing lo spesometro va a fine gennaio
Entrate. D Provvedimento direttoriale
Aumenta il numero dei soggetti che devono fare la comunicazione del leasing, che però "riassorbe", per costoro, quella dello spesometro.
La segnalazione nel suo complesso, inoltre, slitta dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.
Con il provvedimento pubblicato ieri dal direttore dell'agenzia delle Entrate e che porta, appunto, la data del 21 novembre viene esteso l'obbligo della comunicazione di leasing agli «operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili».
Dal momento che la comunicazione per lo spesometro viene riassorbita in quella per il leasing (che permette all'amministrazione di conoscere più dati) i soggetti che la inoltrano avranno un mese in più e non saranno tenuti all'invio entro il 31 dicembre prossimo.
Data che invece resta fissata (con lo slittamento al 2 gennaio, dato che si tratta di un sabato) per le comunicazioni a cui sono tenuti gli altri soggetti.
Le comunicazioni relative al leasing o al noleggio non sono soggette ai limiti di importi previsti dallo spesometro, mentre questi stessi valgono nel caso di altre operazioni effettuate dagli stessi soggetti. I limiti, in questo caso, sono quelli di 25mila euro per il 2010 e di 3 mila a partire dal 2011.
Gli interessati avranno il vantaggio di fare un'unica comunicazione, senza duplicazione sulla base del principio che i dati previsti per lo spesometro vanno segnalati solo se non sono già per altre vie in possesso dell'amministrazione finanziaria.
Però per quest'ultima c'è l'indubbio vantaggio che per i contratti di locazione e leasing, rispetto alle comunicazioni "secche" dello spesometro, il tracciato allegato al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate prevede l'invio di molte più informazioni di quelle previste per lo spesometro, ma essenziali al fine di valutare le operazioni anche ai fini della ricostruzione della capacità reddituale del contribuente, attraverso il redditometro.
In pratica infatti il tracciato chiede anche dati relativi ad eventuali garanti e ai beneficiari dell'operazione.
Il sole 24 ore -A. Criscione
22.11.11 Beni ai soci, obbligo esteso
Accertamento. Analisi delle istruzioni al modello da inviare all'agenzia delle Entrate entro marzo 2012.
La comunicazione è dovuta anche per l'utilizzo da parte di imprese
La comunicazione dei beni utilizzati dai soci e dai familiari delle imprese potrebbe riguardare anche i casi in cui i beni vengono utilizzati da un socio non persona fisica.
Questo si evince da un tracciato record delle istruzioni relative alla nuova comunicazione sui beni utilizzati da soci e familiari da inviare all'Agenzia delle entrate.
Nei "dati identificativi del socio" viene prevista infatti, la possibilità che questo non risulti persona fisica.
Nella nota del modello viene riportato che «si ipotizza anche questo dato in quanto la norma sembra non escludere tale informazione, accentuando semplicemente che il controllo venga effettuato sistematicamente sulle persone fisiche».
Le istruzioni al modello Le istruzioni hanno chiarito che vanno comunicate anche le situazioni in cui i beni vengano utilizzati dalle persone fisiche che indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente e che la comunicazione riguarda anche i casi in cui i beni risultano concessi in uso ai soci e ai familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Se tali interpretazioni possono essere ritenute coerenti e sistematiche, non si coglie, invece, la portata della frase in cui -secondo l'Agenzia- la norma non sembra escludere l'informazione relativa al caso in cui i beni vengano utilizzati da un socio non persona fisica, quindi da un'altra società, i cui dati sono alternativi a quelli del socio persona fisica.
Quindi, il dato richiesto non riguarda il caso in cui la persona fisica detiene indirettamente partecipazioni nell'impresa concedente, ma quando, ad esempio, la società A, partecipata dalla società B, concede il bene a quest'ultima.
Si tratta di un'ipotesi che sembra andare oltre al nuovo adempimento e che dovrà essere meglio chiarita. D'altronde, sono parecchi i punti da coordinare meglio, come il fatto che si debbano comunicare anche le forme di finanziamento o di capitalizzazione alla società concedente, situazione che la norma non prescrive.
In attesa di opportuni interventi, è da ritenere che i finanziamenti soci o le forme di capitalizzazione debbano essere comunicate solamente quando il socio utilizza in godimento i beni della società.
Il sole 24 ore - D. Deotto
22.11.11 Ravvedimento contro il mini affittoSanzioni meno onerose delle perdite
Per i proprietari è corsa contro il tempo: prima che gli inquilini si rendano davvero conto del formidabile strumento anti evasione a loro disposizione, cioè la registrazione del contratto e l'ottenimento dell'affitto robustamente ribassato, conviene invece essere i primi a completare l'adempimento, pagare le sanzioni ed evitare otto anni di mini canone.
A fare due conti è stato Giacomo Carini, presidente dell'Uppi (piccoli proprietari) nel corso del convegno congressuale del 18 novembre a Roma.
La questione parte dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del Dlgs 23/2011 (dedicato alla "cedolare secca" sugli affitti): in sostanza, per i contratti di locazione abitativi che non sono registrati entro il termine (o registrati con canone inferiore o come comodati fittizi), la durata della locazione è stabilita in quattro anni (più altri quattro di rinnovo automatico) a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio, e il canone annuo è pari al triplo della rendita catastale: da metà a un settimo degli affitti reali, soprattutto nelle grandi città.
Esisteva una specie di sanatoria se la registrazione fosse stata effettuata entro il 7 giugno 2011.
Il sole 24 ore - Sa.Fo.
21.11.11 Depositi Iva, sosta con garanzie
Scambi intracomunitari. L'estrazione sarà consentita unicamente ai soggetti passivi iscritti da almeno un anno nelle Cdc.Cauzione per l'uscita fino a quando non si dimostra che l'imposta è stata assolta
La disciplina dei depositi Iva ha subito rilevanti modifiche dalle recenti manovre fiscali (Dl 70 del 13 maggio 2011 e Dl 138 del 13 agosto 2011).
Queste, in sintesi, le novità più importanti:
1) tutti i depositi doganali privati, compresi quelli di tipo E, possono essere gestiti come depositi Iva;
2) i beni introdotti in libera pratica, se vengono custoditi in un deposito Iva, devono essere coperti da garanzia fino a quando non viene dimostrato che l'imposta è stata assolta all'atto dell'estrazione. Sono esonerati solo gli importatori in possesso dello status di rilevanza comunitaria di Operatore economico autorizzato (Aeo);
3) l'estrazione dei beni viene consentita solo ai soggetti passivi che risultino iscritti da almeno un anno alla Camera di commercio, che dimostrino un'effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti Iva, con le modalità definite con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
Quest'ultima disposizione, però, resterà in stand-by fino a quando non sarà emesso l'apposito provvedimento delle Entrate, che definisca le modalità operative delle nuove restrizioni.
I depositi Iva
Sono luoghi fisici, destinati a facilitare la movimentazione e la custodia dei beni oggetto di traffici intracomunitari, nei quali tutte le operazioni avvengono senza pagamento dell'Iva. Sono simili ai depositi doganali, ma si differenziano perché: non ricevono merce extracomunitaria (cioè merce che non abbia assolto il dazio d'importazione nella Ue); non sono soggetti a controlli permanenti da parte degli organi doganali; necessitano dell'introduzione fisica delle merci, senza la quale non operano le agevolazioni.
Tutte le operazioni che riguardano i beni introdotti "in custodia" nei depositi sono effettuate senza l'assoggettamento a Iva, rinviando l'applicazione dell'imposta a quando gli stessi beni fisicamente ne escono. Pertanto, l'introduzione dei beni e le successive cessioni sono effettuate senza applicazione di Iva, così pure non sono soggette a imposta le lavorazioni dei beni custoditi e anche il compenso dovuto per il deposito e la custodia.
All'atto dell'estrazione dei beni dai depositi, si realizza invece l'assoggettamento all'imposta secondo la destinazione degli stessi (cessione interna imponibile, ovvero cessione all'esportazione o intracomunitaria non imponibile).
Il sole 24 ore - R. Portale, G. Romano
21.11.11 Chi esce dai minimi recupera gli acconti
Regimi agevolati. Nell'anno di ingresso non si deve anticipare nulla - Dal 2012 l'aliquota scenderà dal 20 al 5% e scatteranno le nuove condizioni.
I soggetti che superano 45mila entro dicembre scomputeranno la sostitutiva dall'Irpef a saldo del 2011
I soggetti minimi che supereranno a dicembre di quest'anno il limite dei 45mila euro di ricavi o compensi, uscendo immediatamente dal regime agevolato, potranno recuperare gli acconti dell'imposta sostitutiva già pagati, scomputandoli dall'Irpef a saldo del 2011.
E questa la conseguenza dell'introduzione, nel rigo dedicato agli acconti Irpef del modello Unico PF, di una nuova colonna in cui vanno riportati i pagamenti effettuati con i codici tributo «1798» e «1799», relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva dei minimi.
Il primo anno
Nell'anno in cui si entra nel regime senza Iva non deve essere pagato alcun acconto dell'imposta sostitutiva del 20%, neanche se l'impresa o la professione era già attiva l'anno precedente e si utilizzava un altro regime Iva e contabile.
Non rileva, quindi, il fatto che per il periodo d'imposta precedente sia stato presentato il modello Unico, indicando un reddito relativo all'attività, assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% delle nuove iniziative ovvero all'Irpef per le imprese minori o ordinarie.
Nel primo anno di applicazione del regime dei minimi, però, il contribuente può calcolare l'acconto Irpef solo utilizzando «il metodo storico, con esclusione di quello previsionale» (circolare n. 13/E/2008, paragrafo 3.7).
La norma che ha istituito dal 2008 il regime dei minimi, infatti, prevede che per determinare l'acconto Irpef dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio al regime dei minimi, «non si tiene conto» dell'adesione a quest'ultimo (articolo i, comma 117, della legge 244/2007).
Il sole 24 ore - L. De Stefani
21.11.11 Spesometro, il debutto è limitato alle operazioni oltre 25 mila euro
Panoramica aggiornata sui chiarimenti delle Entrate sull'adempimento. Scadenza il 2 gennaio
Per lo «spesometro» si avvicina il momento della prima, anche se sarà un debutto dalle dimensioni contenute.
Entro la fine dell'anno (ma in effetti il termine slitta al 2 gennaio 2012) i contribuenti Iva dovranno trasmettere la comunicazione telematica istituita dall'art. 21 del dl n. 78/2010, relativamente alle operazioni effettuate nel corso del 2010.
In fase di prima applicazione, il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010 ha previsto che dovranno essere segnalate soltanto le operazioni di importo pari o superiore a 25 mila euro (al netto dell'Iva) documentate da fattura.
Dall'anno 2011 (comunicazione da trasmettere entro il 30 aprile 2012), l'importo scende a 3 mila euro, soglia prevista dalla legge, e l'obbligo è esteso (ma solo dal 1 luglio scorso) alle operazioni non documentate da fattura.
Il tracciato della comunicazione, da trasmettere esclusivamente per via telematica, è stato definito per la terza volta con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2011.
L'adempimento non è di semplicissima gestione, anche perché riguarda le singole operazioni effettuate nel corso di un anno con clienti (anche privati) e fornitori, e non l'ammontare complessivo delle transazioni del periodo.
Numerosi chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia con la circolare n. 24 del 30 maggio 2011 e con un recente documento dell'11ottobre 2011, che raccoglie le risposte ai quesiti di associazioni di categoria e offre lo spunto per una panoramica aggiornata sull'adempimento.
Italia oggi - F. Ricca
21.11.11 Cedolare secca al secondo test
In scadenza il 30 novembre il termine per la seconda rata, determinata con metodo previsionale.
Acconto condizionato da rinnovi o proroghe delle locazioni
È la cedolare secca la protagonista assoluta del secondo acconto 2011, in scadenza il prossimo 30 novembre.
Nella determinazione degli importi dovuti a titolo di acconto della nuova imposta sostitutiva sulle locazioni immobiliari occorrerà infatti considerare «in presa diretta» anche le variazioni contrattuali intervenute dal 1 giugno scorso. Essendo l'anno 2011 quello di prima applicazione della nuova modalità di tassazione sostitutiva dei redditi da locazione dei fabbricati a uso abitativo, l'acconto previsto dalla norma istitutiva nella misura dell'85% del dovuto, dovrà essere determinato ricorrendo unicamente al metodo previsionale non essendo ovviamente possibile applicare il metodo storico, che normalmente opera nella determinazione degli acconti Irpef.
Gli importi dovuti a titolo di acconto della nuova cedolare secca dovranno essere cioè determinati in «tempo reale» tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d'anno sui contratti di locazione abitativa in essere.
In vista del termine di scadenza per il pagamento del secondo acconto dovuto per l'annualità 2011 i contribuenti che hanno già optato per il regime della cedolare secca o intendono farlo proprio in questi giorni, dovranno necessariamente verificare l'entità di quanto dovuto entro il prossimo 30 novembre.
Entro tale data di scadenza si dovrà determinare il quantum dovuto a titolo di secondo o unico acconto della cedolare secca, tenendo ben presente lo scenario normativo di riferimento di cui all'articolo 3 del dlgs n. 23 del 14 marzo 2011.
Tutte le variazioni contrattuali intervenute a far data dal 1 giugno 2011 e fino al 31 ottobre scorso quali, rinnovi, risoluzioni, proroghe etc, relative a contratti di locazione di immobili a uso abitativo per i quali si è scelto quale metodo alternativo di tassazione la cedolare secca, influenzeranno quindi la determinazione del secondo acconto d'imposta.
Italia oggi -- A. Bongi
21.11.11 Detassazione all'ultimo appello
Scade il termine fissato dall'Agenzia delle entrate per regolarizzare i mesi di gennaio e febbraio.Entro il 16 dicembre il versamento della maggiore Irpef
Alla cassa per la restituzione della detassazione.
Lavoratori e aziende hanno tempo fino al prossimo 16 dicembre per restituire al Fisco la minore Irpef su straordinari e premi di produttività applicata nei mesi di gennaio e febbraio in mancanza di un accordo collettivo di secondo livello (aziendale o territoriale).
La regolarizzazione entro tale termine, comprensiva di interessi, esclude l'applicazione delle sanzioni.
Lo ha stabilito l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/2011.
Un bonus ai lavoratori privati. Operativo dal mese di luglio 2008, la detassazione è un incentivo avente la finalità di favorire la contrattazione aziendale, quella diretta tra imprese e lavoratori, per una maggiore produttività delle aziende.
Beneficiari sono solo i lavoratori del settore privato e, di questi, solamente quelli titolari di un rapporto di lavoro subordinato (cioè i dipendenti), in quanto gli unici soggetti a essere «titolari di reddito di lavoro dipendente», che è il tipo di reddito previsto dalla normativa per misurare il limite (40 mila euro) per l'accesso all'incentivo.
Restano fuori, dunque, gli altri lavoratori tipo i co.co.co. e lavoratori a progetto, in quanto titolari di reddito «assimilato» a quello di lavoro dipendente.
In via di principio, inoltre, sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L'agevolazione fiscale spetta a condizione che il lavoratore abbia percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente non superiore un certo ammontare; tale limite è pari a 40 mila euro e va inteso come ammontare complessivo riferito a «tutti» i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno in cui si effettua la verifica (per l'anno in corso, il 2010), anche in relazione a più rapporti di lavoro, nonché redditi derivanti da pensioni e da assegni a esse equiparate.
Italia Oggi - C. De Lellis
18.11.11 Veicoli aziendali, controllo sicuro
Il provvedimento del Garante sui sistemi di localizzazione nell'ambito di rapporti lavorativi.
Vigila il datore ma con un occhio alla privacy del dipendente
Veicoli aziendali sotto il controllo del datore di lavoro.
Ma con un occhio alla privacy dei dipendenti.
Il Garante con il provvedimanto n. 370 del 4 ottobre 2011, da un lato, riconosce l'importanza dei sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro(tanto da escludere la necessità del consenso del lavoratore), ma dall'altro, pone alcuni paletti: conservazione a tempo dei dati, obbligo di notificazione al Garante e di informativa al lavoratore con un cartello ad hoc.
Italia oggi - A. Ciccia
18.11.11 Ticket, un codice a tutela della riservatezza
Un codice sulle ricette salva la privacy del paziente: non è tenuto a dichiarare il proprio reddito al farmacista per individuare l'importo del ticket da pagare.
È sufficiente che i medici appongano un codice sulle ricette per l'acquisto dei farmaci e per le altre prestazioni sanitarie.
Su queste basi il Garante ha licenziato il proprio parere favorevole (n.406 del 26 ottobre 2011) allo schema di linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito, predisposte da Ministero dell'economia e delle finanze.
In effetti il decreto 98/2011 ha ripristinato una quota di compartecipazine di dieci euro a carico degli assistiti non esentati sulle ricette per l'assistenza specialistica ambulatoriale.
In alcuni casi, dunque, il cittadino deve pagare il ticket, a meno che non goda di esenzioni o comunque di tariffe particolari stabilite in base al reddito.
Pre disciplinare la materia è prevista l'adozione di linee guida alle regioni e su queste linee guida è stato interpellato il Garante
Italia oggi - A. Ciccia
18.11.11 Beni ai soci, monitoraggio sul 2011
Fisco. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se l'uso si interrompe prima dei 31 dicembre.
Contribuenti costretti a un intenso lavoro per reperire le informazioni
Obbligo di comunicazione per i beni assegnati ai soci nel 2011 anche se l'utilizzo si interrompe prima del 31 dicembre.
Le società che danno in uso beni aziendali ai propri soci, a loro familiari, o a soci e familiari di altre società del gruppo devono avviare il monitoraggio delle posizioni in essere nel 2011 per poter compilare correttamente la comunicazione da trasmettere all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2012.
Il modello, approvato con il provvedimento del 16 novembre scorso (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) deve inoltre evidenziare, da parte delle sole società interessate dalla comunicazione dei beni, i finanziamenti e i versamenti effettuati da soci nel 2011, oppure in anni precedenti ed ancora esistenti in tale anno.
L'obbligo sussiste anche se il godimento è cessato e/o i finanziamenti sono stati estinti o restituiti al 31 dicembre 2011.
La richiesta di dati sul 2011 giunge inaspettata e costringerà i contribuenti a un intenso lavoro di raccolta dati. Il nuovo presupposto impositivo introdotto dal Dl 138/11 (lettera h-ter dell'articolo 67 del Tuir) per l'uso di beni di impresa a corrispettivi inferiori al valore di mercato, al cui controllo è finalizzata la comunicazione, è infatti in vigore solo dal 2012.
L'elenco ha una seconda e non meno importante finalità, quella di acquisire informazioni utili per l'accertamento sintetico delle persone fisiche, sulla base di controlli che, recita la norma, saranno svolti "sistematicamente".
Questi accertamenti, sfruttando i dati raccolti sul 2011 (beni in uso e finanziamenti soci), potranno dunque riguardare anche tale periodo di imposta e i precedenti, con la necessità che i soci e/o i familiari interessati dalle prossime comunicazioni verifichino la propria posizione ai fini del "redditometro" - già per il 2011 - considerando anche i beni delle società.
In presenza di fattispecie rilevanti (beni in uso a soci o familiari), si dovranno inoltre evidenziare i finanziamenti e versamenti effettuati dai soci.
Il provvedimento non pare contenere limitazioni circa la destinazione o l'importo di queste somme, che dunque si dovrebbero sempre indicare integralmente.
Si pensi a una to al socio Tizio una autovettura del valore di 30.000 euro ed ha al contempo ricevuto un finanziamento o un versamento in conto capitale dal socio Caio per 150.000 euro, importo utilizzato per acquistare un immobile locato a terzi.
La segnalazione dovrà riguardare sia l'auto affidata a Tizio sia il prestito ricevuto da Caio.
Il sole 24 ore - 18 novembre 2011 - L. Gaiani
17.11.11 Il nuovo redditometro è più soft
Lotta all'evasione. A confronto i risultati del software in preparazione alle Entrate con i parametri attualmente in uso. Il vecchio strumento porta a «guadagni» stimati fino a cinque volte superiori
Nel giorno dell'avvio della fase sperimentale, il nuovo redditometro si presenta più "generoso" del vecchio: a parità di spese sostenute, di tipologia familiare e di comune di residenza del nucleo, il meccanismo che da ieri ha iniziato ad acquisire gli esempi concreti dei soggetti che partecipano al test (associazioni, Ordini professionali e organizzazioni sindacali) porta, infatti, a una presunzione di reddito ben inferiore rispetto allo strumento ancora utilizzato per l'accertamento dei redditi 2008 delle persone fisiche. E tuttavia si annuncia in ogni caso piuttosto impegnativo per i contribuenti che vorranno calcolare la loro posizione, come si percepisce già da una prima occhiata al programma, per ora solo di acquisizione dati.
Intanto, però, è sorprendente vedere come, applicando i moltiplicatori del vecchio strumento ai tre esempi resi finora noti dall'agenzia delle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di martedì 15 novembre), emergano risultati molto più penalizzanti rispetto a quelli ottenuti utilizzando il nuovo redditometro in via di predisposizione.
E la differenza non è di poco conto, visto che va dal 290 al 486% in più.
Un risultato forse atteso, ma sicuramente non in questi termini, e che - se confermato dagli ulteriori esempi che saranno forniti dall'agenzia delle Entrate e dalla Sose - potrebbe portare a un clima più sereno intorno a questo nuovo strumento. Anche se si porrà probabilmente - per gli accertamenti in corso - la questione dell'equità dell'utilizzo di un sistema impreciso come quello finora usato.
Perché l'assunto del nuovo redditometro è infatti quello di una maggiore precisione dal punto di vista metodologico e statistico. Se i risultati sembrano tranquillizzanti, l'utilizzo del nuovo strumento richiederà nuove abitudini e maggiore attenzione da parte dei contribuenti.
Una prima occhiata a «ReddiTest», il software da ieri disponibile sul sito delle Entrate, e si capisce subito che fare i conti con il fisco diventerà più impegnativo.
A scorrere le schermate del programma per il calcolo della "congruità" fiscale dei redditi dichiarati, si vede come il contribuente dovrà tirare fuori dichiarazioni, ricevute, tenere nota delle spese effettuate.
Per il passato si tratterà di andare a recuperare vecchie carte, riaprire armadi chiusi; per il presente e il futuro, invece, ordinare per bene i propri conti.
Il sole 24 ore - A. Criscione, M. Peruzzi
17.11.11 La trasparenza sui beni ai soci
Al fotofinish il provvedimento dell'Agenzia delle entrate che indica modalità e termini di invio.
Pronta la comunicazione per auto e case in godimento
Per i beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore, di valore superiore a 3 mila euro, pronta la comunicazione da inviare alternativamente dall'impresa concedente o dal socio e/o familiare per singolo bene concesso nel periodo d'imposta, con obbligo esteso ai finanziamenti o prestiti dei soci.
Queste le indicazioni contenute nel provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 166485/2011), emanato tempestivamente (16/11/2011) ai sensi del comma 36-sexiesdecies, dl n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e avente a oggetto le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai beni in carico all'impresa concessi in godimento a soci o familiari.
Innanzitutto, il provvedimento evidenzia che l'obbligo di comunicazione può essere assolto, alternativamente, dall'impresa concedente o dal familiare dell'imprenditore e detta comunicazione si rende necessaria anche quando i beni sono concessi in godimento dall'impresa ai soci (o familiari) di società appartenenti al medesimo gruppo.
Detta comunicazione deve essere effettuata per ogni singolo bene concesso in godimento o per ogni finanziamento o capitalizzazione effettuati nei confronti dell'impresa (individuale o collettiva) nello stesso periodo d'imposta, dovendo considerare che l'obbligo deve essere rispettato con riferimento anche ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso alla data del 17/09/2011; ciò significa che, in caso di soggetto solare, se il bene viene restituito dal socio entro il prossimo 31 dicembre, la comunicazione dovrà essere inviata.
Itaia oggi - F. G. Poggiani
16.11.11 Il lusso accende il redditometro
Controlli. Da oggi categorie produttive e professionali potranno sperimentare il software - In primavera la versione definitiva.Gli acquisti di beni voluttuari avranno un impatto più forte rispetto alle uscite correnti
Attenzione a non esagerare con le spese di lusso: abbonamenti a pay tv, cure in centri benessere ma soprattutto auto di grossa cilindrata e imbarcazioni.
Nel nuovo redditometro rischiano di contribuire in modo notevole a far lievitare il reddito atteso dal Fisco.
Spesa per spesa, risparmio per risparmio saranno pesati secondo un calcolo statistico (gli esperti la chiamano «regressione multipla») per arrivare a un reddito stimato su scala familiare.
In pratica, l'effettiva rilevanza delle spese sostenute sarà calibrata con riferimento a territorio di residenza e ampiezza del nucleo. Tuttavia alcune uscite per beni voluttuari (non di prima necessità) avranno un "impatto" maggiore, come dimostra l'esempio di un contribuente tipo riportato nel grafico in basso: il presupposto di partenza è, infatti, che per fare un acquisto di importo elevato occorrerà averne sostenuto altre che "normalmente" sono più essenziali.
Nel vecchio redditometro (ma ancora applicato agli accertamenti) i coefficienti erano molto alti in quanto le spese "intercettate" dal Fisco erano estremamente limitate.
Ad esempio, avere una colf (non essendo un fenomeno così diffuso in passato) pesava molto di più.
Ora una ricostruzione molto più dettagliata delle abitudini dei contribuenti attraverso le banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria riduce il valore di questi indicatori, che in ogni caso non saranno fissi ma varieranno a seconda della composizione delle famiglie (queste ultime sono suddivise in 55 cluster che articolano in cinque ambiti territoriali le u famiglie tipo dell'Istat) e dello stesso paniere delle spese.
Ma concretamente cosa cambia? Secondo quanto indicato dall'agenzia delle Entrate nella presentazione dello scorso 25 ottobre (si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo), gli investimenti, ad esempio, saranno considerati in un arco temporale di tre anni.
Nell'ipotesi di un contribuente tipo considerata nella grafica qui sotto, questo comporterà che il valore considerato sarà inferiore a uno, ovvero la destinazione delle proprie disponibilità economiche in investimenti è destinato a non pesare per l'intero importo nel redditometro.
La presenza di una spesa tra quelle considerate (per esempio quelle per gli animali domestici o per la pay tv o per l'acquisto di elettrodomestici) non fotografa la "ricchezza", bensì la capacità di effettuare un esborso che poi si rapporta al reddito dichiarato.
Una spesa per un'auto di media cilindrata rischia così di diventare non congrua per chi dichiara un reddito molto modesto.
Il sole 24 ore - A. Criscione, G. Parente
16.11.11 Anche successioni e registro nell'F24
Adempimenti. Verso un modello unico
Il modello F24 conquista spazi: un solo modello per tutti i pagamenti.
Dopo più di 13 anni dal suo debutto avvenuto nel maggio del 1998, anche per i versamenti delle imposte indirette, quali l'imposta di registro, di successione e donazione, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale, si potrà usare la delega unificata modello F24.
Così presto si potrà dire addio al modello F23.
L'importante novità è contenuta in un decreto del ministero dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, 15 novembre.
Sarà un provvedimento dell'agenzia delle Entrate, d'intesa con l'agenzia del Territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, a definire il termine e le modalità operative per l'attuazione, anche progressiva, delle norme che estendono l'impiego del modello F24 per tutti i tributi che finora si versano con il modello F23.
In particolare, in luogo del modello F23, si potranno pagare con la delega unificata F24 anche l'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, le tasse ipotecarie, l'imposta di bollo, l'imposta sostitutiva sui finanziamenti, i tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale.
Come si legge nel preambolo ai due articoli del decreto, l'estensione a questi tributi indiretti è stata fatta, anche se dopo più di tredici anni, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, ampliando quindi le tipologie di tributi che possono essere versati con modello F24, anche in via telematica.
Il sole 24 ore - T. Morina
16.11.11 La "tax compliance" chiede più equità e controllo della spesa
Convegno a Bologna sull'evasione
L'equità, prima di tutto. Ma anche l'efficienza della spesa pubblica, per «poter rendere conto ai cittadini di come vengono spesi i soldi delle tasse»; un'amministrazione affidabile e credibile; la capacità di fare "rete" sul territorio.
E poi, ancora: il potenziamento degli studi di settore; un redditometro "solido", coerente con lo spesometro; il rafforzamento del tutoraggio per le imprese medio-grandi.
Passa da questi (e altri) elementi la costruzione in Italia di una cultura della tax compliance.
Quell'insieme di norme legali, sociali, etiche e morali, di volta in volta, definito come "adempimento spontaneo" o "lealtà fiscale".
E il convegno organizzato ieri a Bologna dalla Direzione regionale Emilia-Romagna dell'agenzia delle Entrate, insieme al locale Ordine dei commercialisti e all'Università, ha offerto un'occasione importante di confronto.
Specie ora - ha ricordato Enrico Giovannini, presidente dell'Istat e coordinatore del gruppo di lavoro per la riforma fiscale "Economia non osservata" - che il tema dell'equità è destinato a diventare decisivo nel dibattito politico.
Un tema che finisce per mettere a rischio la coesione sociale e la cui soluzione deve andare di pari passo con il consolidamento fiscale al quale il Paese sarà chiamato.
Giovannini ha rilanciato la sua ricetta contro l'evasione: dal rafforzamento del contrasto di interessi («perché non immaginare una sorta di rotazione annuale tra le spese detraibili?») al potenziamento della tracciabilità dei pagamenti, fino alla redazione e pubblicazione di un rapporto annuale sull'evasione, per fornire anche stime sul taxgap.
Il sole 24 ore - S. Padula
15.11.11 Doppia mossa sui redditi nascosti
Controlli. Domani il nuovo software sarà a disposizione delle categorie e arriveranno le regole sulle società «schermo».Via al test sul redditometro e al giro di vite sui beni personali intestati all'azienda
Un mercoledì da leoni per la lotta all'evasione.
Con redditometro e beni intestati ai soci a farla da protagonisti nella doppia mossa sull'emersione di redditi nascosti al fisco.
Dopo la presentazione ufficiale del 25 ottobre scorso, il software del nuovo redditometro sarà messo a disposizione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti dei professionisti per avviare il test match: un periodo di prova sperimentale prima di essere messo a disposizione di tutta la platea di contribuenti in vista della tornata dichiarativa 2012.
L'altro punto di svolta sarà il provvedimento (atteso) per la comunicazione dei beni intestati alla società che sono concessi in godimento ai socio ai familiari.
La conversione della manovra di Ferragosto (Dl 138) ha previsto che il provvedimento dovesse essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 17 settembre).
Salvo imprevisti o esigenze di messa a punto dell'ultima ora, dovrebbe essere rispettata la data di domani per il via libera alle modalità e ai tempi con cui i diretti interessati dovranno rendere noti i dati.
Il provvedimento dovrà sciogliere i nodi su quali beni dovranno essere comunicati.
Ad esempio se nella lista rientrano solo quelli per cui il corrispettivo pagato dal socio e dal familiare è inferiore al valore di mercato; così come se verranno esclusi oggetti di limitato "importo" con la fissazione di una soglia sulla falsa riga di quanto già è avvenuto per le comunicazioni da spesometro (in questo caso l'asticella è stata fissata a 3 mila euro Iva esclusa).
Un aspetto che si lega a doppio filo anche al meccanismo del nuovo accertamento sintetico, visto che il Fisco potrà controllare in modo sistematico chi utilizza lo schermo societario per intestare yacht, ville, auto di lusso (ma non solo). La strategia è proprio quella di puntare a chiudere il cerchio tra redditi dichiarati e reale tenore di vita.
Lo ha messo nero su bianco il ministro uscente Giulio Tremonti nelle risposte alle 39 domande della Commissione europea.
Risposte che sottolineano come il nuovo redditometro sarà un asse portante di questa strategia di compliance. Domani si entrerà, dunque, nell'annunciata fase di test del software messo a punto dalla Sose (la società per gli studi di settore).
Il sole 24 ore - M. Mobili, G. Parente
15.11.11 La residenza è dove si decide
Lotta all'evasione. Le risposte dell'agenzia delle Entrate alla Commissione Ue sull'esterovestizione.
La riunione del Cda all'estero individua la sede della società
Le risposte fornite dall'agenzia delle Entrate nell'ambito del procedimento aperto dinanzi la Commissione Europea sulla lamentata illegittimità comunitaria della normativa interna in materia di "esterovestizione" rappresentano un passo comunque importante per fare chiarezza su quelli che dovrebbero essere considerati utili elementi per comprovare l'effettiva residenza fiscale di un soggetto estero.
In disparte, per un attimo, il merito della questione che aveva portato l'Aidc a sottoporre al vaglio della Commissione Europea la normativa in materia di "esterovestizione", contenuta all'articolo 73, commi 5-bis e 5-ter del Tuir, deve darsi atto all'agenzia delle Entrate di avere cercato di "fare luce" in un difficile ambito, in cui gli accertamenti degli Uffici, più ingenerale in materia di residenza fiscale, si sono basati su elementi di fatto talune volte "suggestivi".
L'agenzia delle Entrate ha specificato che le richiamate norme del Tuir non opererebbero mai isolatamente ma costituirebbero piuttosto il punto di partenza «per una verifica più ampia, da effettuarsi in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, sull'intensità del legame tra la società e lo Stato estero e tra la medesima società e l'Italia».
Più in generale, l'auspicio per il futuro è che le verifiche in tema di residenza fiscale dei soggetti esteri - non solo quelle di cui all'articolo 73, comma 5-bis, del Tuir - siano effettivamente volte a sconfessare quelle strutture estere fittizie, costituite senza alcuna valida ragione economica, senza per questo pregiudicare la possibilità per il contribuente di accompagnare la propria reale espansione all'estero.
A questi fini, va sicuramente salutato con favore l'impegno dichiarato delle nostre autorità fiscali di attivare preventivamente l'assistenza amministrativa o la procedura amichevole prevista dalle singole convenzioni contro le doppie imposizioni, per accertare la effettiva localizzazione all'estero delplace effective of management della società (luogo in cui vengono prese le principali decisioni di tipo gestionale e commerciali per la conduzione dell'insieme dell'attività dell'impresa).
Il sole 24 ore - D. Avolio, B. Santacroce
15.11.11 Fatture senza reato
Cassazione. Niente, frode e omessa dichiarazione Fatture senza reato Tollerati atti soggettivamente falsi
Non sussiste il reato di dichiarazione fraudolenta e non scatta il sequestro sui conti dell'imprenditore in caso di fatture soggettivamente false, rispondenti cioè a operazioni commerciali reali ma fra soggetti diversi.
Non solo. Gli importi corrispondenti alle fatture soggettivamente false vanno comunque considerati come costi effettivamente sopportati dall'azienda e quindi il manager non risponde di omessa dichiarazione se tali costi portano l'evasione al di sotto della soglia di punibilità (euro 77.468.53).
Sono questi i due principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 41444 del 14 novembre 2011, ha confermato il dissequestro dei conti e dei beni di una donna, la rappresentante legale di una srl, sulla base della considerazione che in questo caso non si configurava né la dichiarazione fraudolenta né l'omessa dichiarazione.
Quindi mancava il «fumus» a sostegno della misura cautelare reale.
In relazione al primo reato perché le fatture soggettivamente inesistenti, essendo riferite a operazioni reali, non configurano la dichiarazione fraudolenta.
Nel secondo perché quei costi avevano abbassato il bilancio e quindi l'evasione Ires, anche se per pochi euro, non aveva superato la soglia di punibilità.
Italia oggi - D. Alberici
14.11.11 La tracciabilità archivia l'obbligo delle scritture
Basteranno soltanto gli estratti conto bancari
Via libera all'eliminazione, almeno formale, della tenuta delle scritture contabili per le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata, oltre che per tutti i professionisti.
Sono queste le conseguenze dell'approvazione della legge di stabilità 2012, la quale prevede che questi soggetti possano «sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili», se «effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili», cioè attraverso bonifici, assegni, Ri.ba. (ricevuta bancaria), carte di credito, prepagate o di debito (bancomat), o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (articolo 4, comma 10).
La finalità di questa nuova agevolazione è azzerare l'utilizzo del contante, sia per gli incassi che per i pagamenti, consentendo al contribuente, in cambio, di essere esonerato dalle formalità delle registrazioni contabili nei registri Iva e dei corrispettivi, oltre che, per i lavoratori autonomi che hanno optato per la contabilità ordinaria, del registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie.
Ciò vale anche per il libro dei beni ammortizzabili, la cui tenuta è già facoltativa in base all'articolo 16 del Dpr 435/2001.
Adottando la nuova agevolazione, quindi, non sono più applicabili le sanzioni per l'omessa o l'irregolare tenuta della contabilità. Chi ha limitati movimenti potrebbe anche ipotizzare di calcolare, ad esempio, il reddito imponibile Irpef, facendo la semplice differenza tra entrate e uscite dell'estratto conto, al netto dei prelevamenti per motivi personali.
Va tenuto presente, però, che non è stato eliminato alcun altro adempimento fiscale e non è stata modificata nessuna altra norma relativa alla determinazione delle imposte che colpiscono i contribuenti interessati alla semplificazione (Iva, Irpef,addizionali, contributi, Irap).
Il sole 24 ore - L. De Stefani
14.11.11 Niente compenso per gli F24 via Entratel
Stop al riconoscimento dallo Stato. Dal prossimo anno non sarà più corrisposta la somma di 1,03 euro agli intermediari
Dal prossimo anno, i consulenti che invieranno tramite Entratel i modelli F24 dei propri clienti, non potranno più ottenere dallo Stato il compenso di 1,03 euro per ogni delega trasmessa.
Anche per la presentazione telematica delle dichiarazioni, poi, è stato eliminato il compenso a carico dello Stato, mentre per i modelli 730 trasmessi dai Caf e dagli altri intermediari abilitati ci sarà una riduzione da 16,29 euro a 14 euro per singola dichiarazione raccolta ed inviata.
Caf e professionisti abilitati
La legge di stabilità 2011, prevede che per le attività di assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati, il compenso che lo Stato eroga ai Caf-dipendenti, ai consulenti del lavoro, ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai loro studi associati, sarà ridotto dal prossimo anno da 16,29 euro a 14 euro, per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso, ed a 32,58 euro a 26 euro, peri modelli congiunti (articolo 38, comma 1, del Dlgs n. 241/1997).
La nuova misura del compenso si applica per le attività svolte «dall'anno 2012», quindi, a partire dalle elaborazioni e trasmissioni dei modelli 730/2012 (relativi ai redditi 2011).
La legge di stabilità 2012 ha stabilito anche di non bloccare gli adeguamenti Istat previsti dall'articolo 38, comma 3, del Dlgs n. 241/1997, «per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013», quindi, il compenso di 14 euro (26 euro per la congiunta), si applicherà anche per l'attività di assistenza fiscale che verrà svolta nel 2013 (modello 730/2013).
La nuova misura del compenso va a sostituire quella di 16,29 euro (32,58 euro per la congiunta), prevista, dopo l'ultimo adeguamento Istat (decreto 14 giugno 2011), per le attività prestate nel 2010 (modello 730/2010).
Anche alle attività di assistenza fiscale effettuate nel 2011 (modello 730/2011), si dovrà utilizzare questo importo, senza alcun adeguamento Istat.
Dal 2012, il compenso per il controllo e l'invio dei modelli 730 congiunti non sarà più determinato in misura doppia rispetto a quelli individuali.
Il sole 24 ore
14.11.11 Redditometro, oneri figurativi esclusi
Ctp Bari: calcolo basato sull'effettivo
È il reddito effettivo e non quello figurativo che assume rilievo ai fini del redditometro.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Bari con l'interessante sentenza 7 ottobre 2011 n. 201 resa dalla sezione 21.
La sentenza.
La sentenza barese affronta in modo assai sbrigativo una problematica di estrema rilevanza pratica, consistente nel valutare se e in che misura possa incidere nel calcolo la quota di oneri figurativi che hanno in concreto concorso ad elevare il reddito complessivo dichiarato dal contribuente.
La risposta dei giudici è positiva e dunque favorevole al contribuente: la sentenza, infatti, seppure in modo estremamente stringato osserva che se il reddito risente di costi dedotti che «non sono di natura monetaria ... Le potenzialità finanziarie dell'imprenditore sono maggiori di quelle desunte dal reddito imponibile».
Si tratta di un principio interessante ma che, senza dubbio, apre un fronte di calcoli che potrebbero rivelarsi assai complessi, e non necessariamente favorevoli al contribuente: è infatti verosimile che questi, nell'anno «n» abbia ad esempio spesato 10 a titolo di quote di ammortamento ma abbia al contempo pagato fatture per 15 spesate però per competenza nell'anno «n - 1».
Italia oggi
14.11.11 Liti pendenti verso il rush finale
Modalità e tempistica della procedura di sanatoria. Guida al calcolo degli importi corretti.
Pagamento al 30/11, istanza di definizione fino al 2/4/2012
Liti pendenti in dirittura d'arrivo. Pagamento al 30 novembre, istanza i definizione fino al 2 aprile, ma con il consiglio di immediata effettuazione.
La chiusura agevolata delle liti di modesta entità è ormai agli sgoccioli.
In attesa di sapere se giungerà l'atteso allargamento del valore delle liti ammesse alla definizione, è bene fare il punto della situazione sulla procedura attualmente prevista. In primo luogo si rammenta che le liti pendenti sono quelle oggettivamente tali alla data del 1 maggio 2011.
La novità rispetto al passato, però, è che non rientrano nelle liti definibili le controversie che, ancorché pendenti alla predetta data, sono poi divenute definitive entro la data del 5 luglio 2011, ossia prima dell'entrata in vigore del dl 98/11, il quale dal 6 luglio in poi ha sospeso tutti i termini processuali.
In pratica, se una lite era pendente al 1° maggio perché magari ancora non erano conclusi i termini di impugnazione (si pensi alla proposizione dell'appello), scaduti successivamente al 20 giugno con passaggio in giudicato della sentenza, la definizione non è ammessa.
Viceversa, se i predetti termini erano ancora «aperti» alla data del 6 luglio (si immagini che mancassero ancora 20 giorni per l'impugnazione), sono sospesi fino al 30 giugno 2012 e riprenderanno a decorrere dal prossimo 1 luglio 2012, con relativa definibilità della lite.
Sul punto è chiara l'amministrazione finanziaria nella circolare n. 48 del 2011 e tale conclusione è dovuta al silenzio del legislatore su una fattispecie così delicata, laddove nel passato era, di contro, esplicitamente prevista la possibilità di chiusura.
Individuata la lite definibile, bisogna procedere al calcolo dell'importo dovuto.
Al riguardo le complicazioni sono dovute a situazioni di rettifiche di perdite, al calcolo delle imposte virtuali, a decisioni parziali e all'eventuale scomputo di importi già versati a Equitalia.
Per quanto concerne le perdite, la circolare n. 48 del 2011 da un lato effettua un'importante apertura e dall'altro rischia di creare confusione.
Italia oggi - M. Tozzi
11.11.11 Ricorso senza deposito degli atti
Fisco e contribuenti. Dopo la risposta dell'Agenzia alla denuncia dell'Associazione italiana dottori commercialisti.Sulle società esterovestite le Entrate disconoscono bilanci e scritture armonizzate
La risposta della Commissione Ue alla denuncia avanzata dall'Aidc (l'Associazione italiana dottori commercialisti) sull'incompatibilità comunitaria della normativa italiana in materia di "esterovestizione" (si veda «Il Sole 24 Ore» di due giorni fa) ripropone all'attenzione degli operatori alcune questioni sollevate nel corso degli accertamenti in materia di residenza fiscale delle società estere.
In genere i verificatori, quanto meno in prima battuta, procedono a una ricostruzione "extracontabile" del reddito della società considerata "esterovestita", disconoscendo la deducibilità dei costi, oltre che delle imposte già assolte all'estero.
La giustificazione che viene di norma addotta è che, in considerazione dell'inevitabile assenza di una dichiarazione dei redditi e di una contabilità nel nostro Paese, il soggetto estero non potrebbe portare in deduzione i costi, perché privi dei requisiti della certezza, né potrebbe scomputare le imposte estere, data la formulazione dell'articolo 165, comma 8 del Tuir, che vieterebbe il riconoscimento del relativo credito, in assenza di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata in Italia.
Il sole 24 ore - D.Avolio, B. Santacroce
10.11.11 L'Iva pesa ancora sul concordato
L'accordo preventivo apre solo alla dilazione della pendenza
In occasione del concordato preventivo l'imprenditore in crisi può tentare di ottenere un abbattimento delle pendenze con il fisco.
Per l'Iva e le ritenute operate e non versate può invece beneficiare solo di una dilazione. In tale contesto l'interessamento dell'agenzia delle Entrate con la richiesta della transazione non è obbligatorio (sentenze della Cassazione 22931 e 22932 del 4 novembre 2011, si veda Il Sole 24 ore del 5).
La scelta - L'imprenditore interessato a una procedura di concordato preventivo può scegliere se interpellare o meno preventivamente il fisco per i crediti tributari vantati.
Se decide di non interessarlo, l'amministrazione assume il medesimo ruolo degli altri creditori con analoghi diritti e doveri.
Ne consegue che per l'abbattimento dei debiti non è necessario il consenso del fisco, potendosi ottenere la loro falcidia anche in presenza del voto contrario dell'amministrazione. In tale ipotesi gli importi fiscali non devono incidere in modo rilevante, altrimenti il consenso dell'amministrazione risulta decisivo ai fini del raggiungimento dell'accordo.
Se invece è richiesta la transazione, l'imprenditore ottiene il vantaggio della precisa individuazione del debito tributario con conseguente maggiore trasparenza e intellegibilità della proposta di concordato.
Il sole 24 ore - A. Iorio
10.11.11 Per i minimi l'organizzazione fa nuova attività
Lotta all'evasione. Gli effetti dell'accertamento concluso sulla base di un invito al contraddittorio o di un verbale.In questi casi se non si paga una rata le somme vengono iscritte a ruolo
Doppia via per gli atti delle Entrate che stanno giungendo in questi giorni ai contribuenti: per alcuni, entrano in gioco le nuove disposizioni sull'"esecutività", mentre per altri continuano a valere le vecchie regole.
Con riferimento a questi ultimi, va sottolineato che sono, ad esempio, esclusi dalle nuove regole sull"'esecutività" gli atti di adesione che non sono preceduti dalla notifica dell'atto di accertamento. Ciò avviene nel caso dell'adesione all'invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione oppure nel caso di accertamento concluso a seguito dell'invito al contraddittorio emanato spontaneamente dall'agenzia delle Entrate (per esempio per studi di settore e redditometro): in tutte queste ipotesi, non entrano in gioco le nuove norme sull' "esecutività".
Eventualmente, se il contribuente, in caso di rateizzazione, non eseguirà il pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, con il problema della sanzione del 30% elevata al doppio (60%) sull'importo dovuto a titolo di tributo.
Il problema si pone in quanto la sanzione del 30% non può essere applicata in presenza di iscrizione a ruolo (così dispone l'articolo 13, comma 2, decreto legislativo 471/1997).
Diverso è il caso in cui il contribuente sia stato raggiunto in questi giorni da un atto di accertamento "esecutivo" (si veda la "fotografia" di uno di questi riportato in pagina). In questa ipotesi entrano in gioco tutte le nuove regole, in particolare il fatto che l'atto viene ad assumere una triplice valenza: quello di atto impositivo, di titolo esecutivo e di precetto.
Tuttavia, nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione e poi trovi l"'accordo" con il Fisco, tutte queste conseguenze non si hanno: con il pagamento della prima rata la definizione risulterà perfezionata.
Semmai, il problema si pone se il contribuente non provvede a pagare una rata successiva alla prima. In questo caso vi è una norma nell'ambito delle disposizioni sugli atti esecutivi (articolo 29, primo comma, lettera a del decreto legge 78/2010) che dispone il rinnovo dell'intimazione ad adempiere (cioè della funzione di precetto) per il mancato pagamento delle rate successive alla prima in seguito all'accertamento con adesione.
La norma stabilisce che il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.
Il sole 24 ore - A. Carinci, D. Deotto
10.11.11 Detrazione 36%, vincoli per tutti
Limite dei 48.000 € anche alle pertinenze
Detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie: il limite dei 48.000 euro riguarda sia l'abitazione che la relativa pertinenza.
Non è dunque possibile computare un ulteriore ed autonomo limite di spesa disgiunto dall'abitazione per la ristrutturazione o la costruzione di box pertinenziali.
E questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta fornita dal sottosegretario all'economia On. Giorgetti all'apposito question time (n. 5-05978) presentato alla Commissione finanze della Camera dall'on. Lo Monte ed altri.
Gli esponenti in particolare chiedevano se il limite di spesa dei 48 mila euro potesse essere utilizzato anche per poter usufruire della detrazione del 36% sulle spese di realizzazione di box pertinenziali all'abitazione.
Sempre secondo gli interroganti infatti dal tenore letterale della norma che ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la suddetta agevolazione in riferimento al limite di spesa dei 48 mila euro «non appare chiaro se riferito a ciascuna unità singolarmente considerata o a ciascun posto macchina realizzato».
Nella risposta al question time il sottosegretario ha fatto esplicito riferimento a precedenti interventi di prassi amministrativa sul punto.
In particolare, ricorda l'on. Giorgetti, nella risoluzione n. 124 del 4 giugno 2007 l'agenzia delle entrate ha precisato come dallo spirito della norma che ha modificato la disciplina delle detrazioni irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia (dl 223/2006) sia evidente l'intenzione del legislatore di riferire il limite massimo di spesa all'abitazione e che, nell'ipotesi in cui i lavori riguardino sia l'abitazione che la relativa pertinenza, potrà essere computato un unico limite di spesa complessivo di 48 mila euro.
Italia oggi - A. Bongi
09.11.11 Redditometro, arriva il software
Il presidente di Assosoftware commenta il recente annuncio dell'Agenzia delle Entrate.
Il contribuente potrà misurare il proprio tenore di vita
Oramai è ufficiale, l'Agenzia delle entrate renderà disponibile, nei primi mesi del prossimo anno, uno specifico software predisposto per un utilizzo personale da parte del contribuente, che permetterà a questi di verificare la propria posizione di rischio rispetto ad un accertamento basato sul "tenore di vita".
In questo modo il contribuente potrà adeguare preventivamente il reddito dichiarato ai fini fiscali e potrà altresì iniziare a predisporre tutta la documentazione necessaria a supporto di eventuali scostamenti che dovessero emergere». E di questo avviso Bonfiglio Mariotti, presidente Assosoftware.
Il software sarà fornito "vuoto", ovvero sprovvisto della base dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate, per cui le informazioni richieste dovranno essere inserite manualmente.
Naturalmente si potrà ignorare il nuovo strumento se in piena coscienza si sarà certi che le spese sostenute saranno coerenti con i redditi dichiarati.
Come tutti gli strumenti presuntivi, anche per il Redditometro esistono degli indici moltiplicatori di spesa che spesso portano ad elaborare dei redditi presunti diversi rispetto a quelli realmente conseguiti.
Sarà opportuno, quindi e in ogni caso, verificare sempre e comunque la propria posizione e questo andrà fatto con il consueto supporto del proprio consulente, sia esso il commercialista, l'associazione di categoria o il Caf.
Le software house che producono procedure gestionali predisporranno delle specifiche funzioni per aiutare i commercialisti e le associazioni di categoria ad individuare in modo rapido le situazioni più critiche e gli scostamenti più significativi in relazione ai propri assistiti.
Per far ciò a livello software occorrerà:
• censire i dati già presenti nei sistemi informativi utili alla compilazione del Redditometro e renderli immediatamente disponibili per l'acquisizione automatica;
• predisporre nuove maschere di inserimento dei dati non presenti nei sistemi informativi (i dati richiesti potranno essere inseriti dall'operatore ovvero direttamente dal contribuente anche da casa qualora il software ne preveda l'acquisizione via web);
• eseguire direttamente il calcolo ovvero, in alternativa, »invocare» le funzioni di calcolo del software Sogei (con modalità analoghe a quanto avviene con Gerico "invisibile" per gli studi di settore o tramite Web Services).
Va segnalato che dal punto di vista tecnico non esisterebbero neppure vincoli per la realizzazione di specifiche funzioni per un accesso diretto alla base dati dell'Agenzia delle entrate in modalità "sicura", nel rispetto della privacy del contribuente.
Italia Oggi - A cura di Assosoftware
09.11.11 La cedolare abbatte l'Irpef
Immobili. Le regole per il calcolo del versamento dovuto entro fine novembre per i fabbricati assoggettati alla tassa piatta. - L'opzione consente al locatore di ridurre l'acconto d'imposta dovuto per il 2011
L'obbligo di versare l'acconto sulla cedolare secca a partire già da quest'anno fa sorgere il problema del calcolo degli acconti Irpef dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi 2010.
I locatori che hanno scelto la tassa piatta, infatti, potrebbero trovarsi a versare entrambi gli acconti (Irpef e cedolare) sul reddito che i fabbricati producono nel 2011.
Fermo restando che le eventuali eccedenze saranno recuperabili nella prossima dichiarazione dei redditi, l'applicazione della cedolare costituisce una valida ragione per "autoridurre" l'acconto Irpef dovuto quest'anno.
La stessa agenzia delle Entrate, nella circolare 26 dello scorso 1 giugno, ha confermato che l'acconto Irpef 2011 si ritiene correttamente determinato se risulta almeno pari al 99% dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al 2010 (Unico/2011 o 730/2011), assumendo il reddito complessivo senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili peri quali nel 2011 ci si è avvalsi dell'opzione per la cedolare secca.
Il caso più semplice è quello di un contribuente che ha applicato la cedolare per tutto il 2011 sul canone di un fabbricato oggetto di locazione anche per l'intero 2010.
Sarà sufficiente rideterminare l'imposta dovuta per il 2010 senza tener conto del reddito dello stesso fabbricato prodotto nel 2010 e versare il 99% a titolo di acconto.
Se il medesimo immobile nel 2010 non risultava locato, invece, l'importo da escludere dal conteggio è costituto dalla rendita catastale rivalutata ed eventualmente maggiorata di un terzo, in caso di immobile abitativo a disposizione.
Il discorso si complica, però, se l'imposta sostitutiva è applicata solo per una parte del 2011. Seguendo l'impostazione dell'agenzia delle Entrate, invero, occorre in primo luogo "fissare" i giorni del 2011 per i quali il canone di locazione è assoggettato a cedolare, ed escludere quindi dal reddito complessivo 2010, al solo fine di calcolare l'acconto Irpef 2011, il reddito prodotto dallo stesso immobile nella corrispondente parte del periodo di imposta 2010.
Il sole 24 ore - L. De Vico
09.11.11 Fissata una linea di confine per rispettare il contraddittorio
Analisi
Il punto centrale della denuncia presentata dall'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti) alla Commissione Ue sulla normativa italiana relativa all'esterovestizione verte sull'illegittimità dell'inversione dell'onere della prova posto a totale carico del contribuente.
La norma antiabuso, infatti, nella sostanza, introduce una predeterminata presunzione generale di evasione o di frode fiscale.
La commissione Aidc, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, ritiene una restrizione della libertà di stabilimento una norma interna che, di fatto, può indurre nella rinuncia all'acquisizione, alla creazione o al mantenimento di una consociata in un altro Stato membro, in presenza di grave lesione del principio di proporzionalità quale l'inversione dell'onere della prova.
In seguito alla denuncia, la Commissione europea, ha attivato la procedura Ue-Pilot e ha interpellato le autorità italiane che - protocollo agenzia delle Entrate n. 2010/39678 e protocollo 2010/157346 - hanno risposto a varie domande. In seguito alle risposte la Commissione Ue ha deciso di archiviare il caso poiché appare conforme al principio di proporzionalità la dichiarazione fatta dalle autorità italiane che l'amministrazione fmanziaria non è comunque esonerata dal provare l'effettività dell'esterovestizione per cui «la presunzione di residenza (è) fondata essenzialmente su una valutazione caso per caso da parte degli enti verificatori del complesso degli elementi fattuali di ogni singola fattispecie senza limitare la possibilità del contribuente di fornire elementi in senso contrario».
In ogni caso le risposte dell'Agenzia segnano una linea di confine di un procedimento rispettoso del contradditorio e delle prove richieste al contribuente.
Il sole 24 ore - A. Savorana
08.11.11 Redditometro basato sulle stime
Lotta all'evasione. L'analisi dello strumento presentato dall'agenzia delle Entrate a fine ottobre.
Dal valore degli investimenti a quello degli immobili alle auto
Il nuovo redditometro che, almeno in questa fase, si propone più quale strumento di orientamento dei contribuenti che non quale strumento di accertamento, presenta non poche incognite relativamente agli indici di capacità contributiva che derivano non da dati certi, ma da stime del fisco.
Leggendo il materiale fornito durante la riunione di presentazione del 25 ottobre scorso, si scopre come i dati di spesa che l'amministrazione considera nel suo modello di analisi del rischio sono, oltre a quelli ordinariamente determinati dai flussi informativi nell'anagrafe tributaria ovvero dagli scambi di dati tra banche dati pubbliche (per esempio Inps, Pra, Inail, Siae, Comuni eccetera) ovvero da campagne di raccolta sul territorio, anche da una serie di indici stimati che si fondano prevalentemente su ricostruzioni statistiche.
La riprova tangibile di questo ha una sua diretta conferma in riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari netti che, come viene evidenziato dall'agenzia delle Entrate, sono valorizzati con riferimento al biennio precedente all'anno considerato. Ad analoghe conclusioni si giunge per specifiche voci di spesa contenute nelle sette categorie di indici individuate quale base di riferimento del calcolo della soglia di coerenza che costituisce il risultato determinato dal software.
La nuova costruzione del redditometro, quale strumento automatico di determinazione del reddito, si basa su tecniche di analisi del rischio che hanno lo scopo di evidenziare le anomalie e la loro rilevanza rispetto a elementi di normalità predeterminata. Sotto questo profilo il modello di riferimento si basa, in relazione agli indici di capacità contributiva, su sette categorie aggregate di beni e servizi, declinate in oltre 100 voci di spesa.
Il sole 24 ore - B. Santacroce
08.11.11 Per i minimi l'organizzazione fa nuova attività
Agevolazioni. I requisiti per il 5%
Le persone fisiche in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi 96 e seguenti, legge 244/2007) e che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 si interrogano se possono continuare ad applicare il medesimo regime anche dal 2012.
Dal prossimo anno tale regime, riservato alle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, è particolarmente favorevole in quanto l'imposta sostitutiva viene ridotta al 5% in luogo dell'attuale 20.
I contribuenti devono però effettuare una verifica a ritroso per stabilire se l'attività non abbia costituito in alcun modo la mera prosecuzione di altra attività esercitata in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (articolo 27, comma 2, lettera b, del Dl 98/2011).
Si tratta di una condizione analoga a quella prevista per il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge 388/2000.
Analoga verifica deve essere svolta dai contribuenti che dall'anno prossimo intendono intraprendere una nuova attività.
L'agenzia delle Entrate ha precisato, con le circolari, del 3 gennaio 2001 e 8 del 26 gennaio 2001, che la disposizione ha carattere antielusivo ed è finalizzata a evitare gli abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di fruire delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime, potrebbero di fatto continuare a esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo. Per esempio, si presenta spesso il caso del medico che avendo raggiunto la pensione nell'ambito della attività ospedaliera, inizia un'attività di libero professionista.
Tenuto conto che l'attività verrà svolta in locali diversi da quelli in cui aveva svolto l'attività di medico alle dipendenze dell'azienda ospedaliera, appare praticabile l'applicazione del regime dei minimi. E pur vero che non si tratta di nuova attività e che certamente la professionalità acquisita come lavoratore dipendente verrà ora spesa come libero professionista, ma nella fattispecie non vi è nulla di elusivo.
In sostanza, se a tale disposizione viene attribuito esclusivamente carattere antielusivo si possono aprire molte opportunità a soggetti che intendono mettersi in proprio.
Il sole 24 ore - G. P. Tosoni
08.11.11 Gli indicatori per la rettifica riducono le pretese del Fisco
L'utilizzo. Il «declassamento»
Per i redditi delle persone fisiche occorrerà sempre più fare i conti con un concetto nuovo: quello della coerenza reddituale.
Un concetto per il quale al momento si registrano ancora aree grigie i cui contorni andranno chiariti con la fase di sperimentazione.
Anche se con l'indicazione delle voci di spesa (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 ottobre), i contribuenti sono già in grado di farsi un'idea più precisa del meccanismo.
Un'indicazione importante riguardagli investimenti immobiliari e mobiliari netti, che, come indicato dall'agenzia delle Entrate, saranno separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all'anno in stima.
Il valore attribuito all'ultimo anno sarà maggiore di quelli del biennio precedente, preso in considerazione soprattutto per valutare eventuali disinvestimenti che giustifichino incrementi nell'ultimo anno.
Tra le aree meno definite c'è la questione degli «indicatori specifici di conferma», necessari per verificare la pericolosità degli scostamenti tra le spese sostenute e i redditi dichiarati.
Ma una particolare attesa riguarda anche il software per gli accertamenti che sarà diverso da quello per la ricostruzione dei redditi e che si baserà sulle spese effettivamente sostenute, con un meccanismo più vicino al cosiddetto "sintetico puro".
Il meccanismo di calcolo messo a punto dall'agenzia delle Entrate e da Sose (Società pergli studi di settore) consente di determinare una soglia di coerenza reddituale che scaturisce dalla relazione esistente tra gli elementi indicativi della capacità contributiva preindividuati e il reddito.
Il sole 24 ore - 8 novembre 2011 - B. Sa., A. Cr.
07.11.11 Piccoli passi verso il fisco leggero
Attesa per il maxiemendamento alla legge di stabilità: tra le ipotesi lo sgravio per chi capitalizza
Ci sono parole che dicono tutto: nel caso delle bozze preparate dai tecnici in vista del maxiemendamento, le parole chiave sono quelle scritte sopra, sotto e a margine del dato normativo.
«Da modificare», si legge accanto a molti articoli. «Testo provvisorio», appare in qualche caso. E ancora: «Contrarietà ministro...», «ok», «riserva Dagl» (la sigla che indica il dipartimento pergli affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi: un modo per dire che gli esperti legislativi non sono favorevoli alla norma).
Le annotazioni dei tecnici offrono uno spaccato sugli ultimi, travagliati giorni di lavoro. In ballo c'è il testo del maxiemendamento alla legge di stabilità, in cui il Governo si propone di condensare le misure per il rigore e la crescita economica.
La presentazione in commissione Bilancio del Senato è annunciata per oggi - salvo imprevisti - e non è difficile prevedere un lavoro di aggiunte e cancellazioni fino all'ultimo minuto.
Senza trascurare il cammino parlamentare del provvedimento, che si annuncia tutt'altro che agevole e legato a doppio filo alle sorti politiche della maggioranza.
Tra le ipotesi circolate nei giorni scorsi, c'è il ritorno della vecchia Dit (la Dual income tax), con la nuova denominazione di Ace (Aiuto alla crescita economica): un premio fiscale al rafforzamento patrimoniale delle imprese, che consiste nella detassazione di una quota di reddito pari alle somme usate per ricapitalizzare l'azienda.
Un altro pacchetto di interventi allo studio riguarda il rilancio delle infrastrutture, con l'obiettivo di attivare nuovi investimenti senza impegnare fondi statali.
Va in questa direzione il progetto della cosiddetta Tremonti-infrastrutture: uno sgravio fiscale Ires e Irap per chi mette in cantiere lavori pubblici.
Sempre su questo fronte, interviene anche la norma che facilita l'emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto.
Lo scopo dichiarato, in questo caso, è permettere agli sviluppatori che utilizzano il project financing di reperire finanziamenti privati.
La misura più attesa dalle imprese è però un'altra: la riduzione dell'Irap, eterna promessa della politica al mondo produttivo.
In una delle ultime versioni del testo allo studio, si ipotizza solo una leggera limatura, concedendo alle Regioni la facoltà di ridurre la base imponibile del tributo, escludendo le somme versate ai lavoratori per i premi di produttività.
Il sole 24 ore - C. Dell'Oste, G. Parente
07.11.11 Reati fiscali, patteggiamento a rischio
Accertamento. Le precedenti «letture» della giurisprudenza contestano l'efficacia dell'adesione nell'estinzione del debito. - Con la manovra di Ferragosto il contribuente deve prima rimuovere l'illecito tributario
La riforma dei reati tributari, arrivata con l'approvazione della manovra di Ferragosto (Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011), ha previsto che la possibilità di beneficiare del patteggiamento comporta obbligatoriamente l'estinzione della violazione fiscale che ha determinato l'illecito penale. "Cancellazione" che può avvenire in vari modi.
Tuttavia, in base a un orientamento della Cassazione risalente al 2004 e poi ribadito anche in seguito, l'accertamento con adesione sarebbe escluso.
La circostanza è molto rilevante in quanto è prevedibile che in futuro - non fosse altro per beneficiare del patteggiamento - molti contribuenti imputati per reati tributari proveranno a estinguere il debito tributario, facendo ricorso principalmente all'accertamento con adesione che rappresenta la modalità più conveniente.
Il quadro normativo
L'articolo 13 del Dlgs 74/2000, prima delle modifiche introdotte dalla conversione del Dl 138/2011, stabiliva che le pene previste per i delitti tributari erano diminuite fino alla metà e non si applicavano le pene accessorie previste se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti, venissero estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
Le modifiche introdotte il 17 settembre scorso prevedono che la diminuzione delle pene, una volta estinto il debito tributario, sia di un terzo e non più della metà.
Ma se il contribuente vuole ottenere il patteggiamento, deve obbligatoriamente estinguere il debito e quindi far ricorso alla citata procedura.
Il sole 24 ore - A. Iorio
04.11.11 Ricorso senza deposito degli atti
Contenzioso. La Cassazione a sezioni unite precisa le regole da seguire per chiamare in causa i giudici di legittimità
Chi fa il ricorso per Cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie non deve depositare gli atti già presenti nel fascicolo d'ufficio.
A precisare questo importante principio sono le sezioni unite della Cassazione con la sentenza 22726 depositata il 3 novembre, le quali hanno ribaltato l'orientamento che, invece, era stato univocamente assunto dalla sezione tributaria della Suprema Corte (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 ottobre 2010).
Da qualche anno la sezione tributaria della Cassazione, con un'interpretazione innovativa (espressa per la prima volta nell'ordinanza 24940/09), aveva dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi depositati dal 2006 in poi per la mancanza delle fotocopie di atti e documenti, nonostante la normativa non fosse mutata.
Le disposizioni tributarie, infatti, prevedono che gli atti e i documenti esibiti dalle parti in primo e secondo grado non vengono restituiti, ma restano allegati al fascicolo d'ufficio, fino al termine del processo (sentenza passata in giudicato).
Tale fascicolo viene trasmesso in Cassazione dalla segreteria della Commissione regionale su istanza di chi presenta un ricorso.
La sezione tributaria, invece, ad un certo punto, ha equiparato il contenzioso tributario a quello civile non tenendo conto della norma speciale fiscale.
Il sole 24 ore - F. Falcone, A. Iorio
04.11.11 Pronto il software per chiedere la chiusura delle liti
Il programma sul sito delle Entrate
Per la chiusura delle liti è tutto pronto. Con un comunicato stampa diramato ieri, l'agenzia delle Entrate annuncia che il software per inviare la domanda per chiudere le liti è disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate, all'interno della sezione «strumenti».
La definizione delle liti pendenti al 1° maggio 2011, in cui è parte l'agenzia delle Entrate - prevista dall'articolo 39, comma 12, del decreto legge 98/2011 - si avvicina al primo appuntamento in scadenza il 30 novembre 2011, per pagare l'eventuale importo dovuto.
Si ricorda che:
• sono interessati alla definizione tutti i contribuenti;
• le liti definibili sono quelle pendenti al 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario;
• il valore della lite, che non deve superare a 20mila euro, è la somma delle sole imposte; in caso di lite di sole sanzioni, il valore è dato dalla somma delle sanzioni;
• l'importo è pari a 150 euro se la lite non supera i 2 mila euro; se la lite supera i 2 mila euro, ma non supera il limite di 20 mila euro, si paga: il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale; il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa; il 30% del valore della lite, nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio;
• per l'eventuale pagamento, da fare con il modello «F24 versamenti con elementi identificativi», si deve indicare il codice 8082;
• se le somme versate in pendenza di giudizio sono superiori a quanto dovuto per la chiusura, non spetta il rimborso della differenza, salvo che l'Agenzia sia soccombente nelle liti di valore superiore a 2 mila euro;
• la domanda per la definizione si deve presentare in via telematica entro il 2 aprile 2012, compilando e presentando il modello all'ufficio delle Entrate. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona con l'invio della domanda entro la scadenza.
Per determinare la somma dovuta, si deve fare riferimento all'ultima o all'unica pronuncia alla data di presentazione della domanda.
Il sole 24 ore - S. Morina, T. Morina
03.11.11 Il domicilio per le notifiche si sceglie anche online
Agenzia Entrate. Il modello dopo le novità del Dl 78/2010
Dal 2012 i contribuenti, che intendono ricevere gli atti del Fisco in luogo diverso dal proprio domicilio fiscale, dovranno usare un nuovo modello, che potrà essere presentato per raccomandata con ricevuta di ritorno o in via telematica.
Con provvedimento del 2 novembre 2011, protocollo n 6331/2011, l'agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per comunicare i dati relativi al domicilio perla notifica degli atti.
Il modello, che potrà essere usato a partire dal 2 gennaio 2012, si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate all'articolo 60 del Dpr 600/1973, dall'articolo 38, comma 4, (Dl 78/2010) 122.
L'articolo 60 richiamato, che ha per titolo "notificazioni", al primo comma, lettera d), stabilisce che il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.
Due le modalità per la comunicazione.
La prima è quella della presentazione cartacea, compilando il modello da inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
La seconda è la presentazione telematica, direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici; è esclusa la possibilità di presentare il modello tramite gli intermediari.
Il modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti, a norma dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, deve essere usato dal contribuente per indicare un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, dove ricevere (se vuole fare una scelta in questo senso) la notifica degli atti e degli avvisi dell'agenzia delle Entrate, cosiddetta "elezione di domicilio" per la notifica degli atti.
Il sole 24 ore - T. Morina
03.11.11 Stretta sulle compensazioni
Fisco e contribuenti. L'analisi degli effetti del mancato pagamento degli accertamenti esecutivi.
Chi non versa gli importi provvisori non può utilizzare i crediti
Stop alle compensazioni orizzontali per chi non adempie, entro il termine per la presentazione del ricorso, all'intimazione di versamento degli importi richiesti dai "nuovi" accertamenti esecutivi, pari ad un terzo dei tributi richiesti con relativi interessi e spese di notifica.
È questo l'effetto del combinato disposto di due diverse disposizioni contenute nel Dl 78/2011 e ad oggi entrambe in vigore, dopo che il 1° ottobre scorso è scattato il semaforo verde per gli accertamenti che concentrano in sé anche la natura di atti della riscossone.
Ciò si verifica perché a questi atti vanno oggi attribuiti «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento».
L'articolo 29 del decreto 78, nel prevedere l'esecutività degli avvisi di accertamento emessi dall'agenzia delle Entrate a partire dal 1 ottobre scorso ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva con riferimento ai periodi d'imposta 2007 e successivi, ha sostanzialmente posto i destinatari di tali atti di fronte a un bivio.
Tralasciate le ipotesi dell'acquiescenza, della definizione in adesione (Dlgs 218/1997) e quella (decisamente sconsigliabile) consistente nel lasciare che l'atto divenga definitivo, il contribuente raggiunto dall'atto esecutivo e che ha deciso di impugnarlo in commissione tributaria può scegliere di adempiere all'intimazione di versamento degli importi dovuti per la riscossione a titolo provvisorio (articolo 15 del Dpr 602/1973) riportati nelle "avvertenze" dell'atto medesimo, oppure no.
Nel primo caso, egli "anticipa" parte delle somme che secondo le Entrate sarebbero dovute, in attesa che un giudice stabilisca chi ha ragione.
Nel caso di decisione favorevole al contribuente, le somme verranno (ordinariamente) rimborsate entro sessanta giorni dalla notifica di questa (articolo 68, comma 2, del Dlgs 546/1992 e circolare n. 49/F12010).
Ove, invece, il contribuente decida di non versare tali somme, aggiunge al ricorso l'istanza per la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto, ai sensi dell'articolo 47 del Dlgs 546/1992, il cui comma 5-bis, prevede che su tale istanza la commissione tributaria debba decidere entro 180 giorni dalla presentazione.
Il sole 24 ore - G. Gavelli, G. Valcarenghi

